Iva: detrazione possibile se le somme corrisposte a seguito di un Accordo transattivo confluiscono nelle spese generali d’impresa

Iva: detrazione possibile se le somme corrisposte a seguito di un Accordo transattivo confluiscono nelle spese generali d’impresa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 28 del 13 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una Impresa di portare in detrazione l’Iva sul corrispettivo versato a seguito di un Accordo transattivo, qualora tale spesa confluisca in quelle generali collegate all’insieme delle attività economiche dell’impresa stessa.

Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato l’art. 168 della Direttiva Iva n. 112 del 2006, secondo cui, “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti: (…) a) l’Iva dovuta o assolta in tale Stato membro peri beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo”.

Tale norma trova corrispondenza nell’ordinamento italiano nell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, che al comma 1 dispone che “per la determinazione dell’imposta dovuta (…) o dell’eccedenza (…), è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.

L’ambito di operatività della norma recata dall’art. 168 della Direttiva n. 112 del 2006, trasfuso nel richiamato art. 19vdel Dpr. n. 633/1972, è stato delineato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con diverse Pronunce.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente statuito che “il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’Iva garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’Iva” (vedasi Sentenza relativa alla Causa C­255/02, alla Causa C­438/09, ed alle Cause riunite C­80/11 e C­142/11).

In base ad un costante orientamento espresso dai Giudici comunitari, “un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, è, in linea di principio, necessario affinché il diritto a detrarre l’Iva assolta a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto” (vedasi Sentenza del 14 settembre 2017, C¿132/16 punto 28 e giurisprudenza ivi citata, Sentenza 8 giugno 2000, Causa C­98/98). Nel dettaglio, gli stessi Giudici comunitari hanno altresì affermato che “il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (in tal senso: Sentenze 29 ottobre 2009, C­29/08, punto 58; 18 luglio 2013, C-124/12, punto 28).

Alla luce dell’orientamento espresso dai Giudici comunitari, in assenza di un nesso diretto ed immediato tra le operazioni di acquisti di beni e servizi effettuate a monte ed una specifica operazioni a valle, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione Iva da parte del soggetto passivo Iva occorre riscontrare se le spese effettuate per acquistare beni e servizi (su cui è stata assolta a monte l’Iva) confluiscano tra le spese generali collegate all’insieme delle attività economiche svolte dal soggetto passivo d’imposta.

Per spese generali, nell’accezione elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, si intendono quindi quelle caratterizzate da “un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo”. Dalle Pronunce citate della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emerge “che, nell’ambito dell’applicazione del criterio del nesso diretto, la quale incombe alle amministrazioni finanziarie e ai giudici nazionali, questi ultimi devono prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione (…) La sussistenza di un tale nesso deve dunque essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione considerata” (vedasi, in tal senso, Sentenza Becker, C¿104/12, e giurisprudenza ivi citata).

I principi elaborati dai giudici comunitari sono stati confermati dalla Corte di Cassazione che, da ultimo con la pronuncia 14 febbraio 2014, n. 3458 ­ nell’esplicitare i tratti caratterizzanti del sistema della detrazione Iva attuato attraverso l’art. 19 del Dpr. n. 633/972, in relazione a beni o servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa ­ hanno chiarito che “lo stesso postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio (…) con la precisazione che il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi… non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma … si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo Iva”.

Nella fattispecie oggetto dell’Interpello, l’Agenzia ha ritenuto che la somma versata in attuazione dell’Accordo transattivo perfezionato concorra a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo d’imposta, per cui sussiste un nesso diretto tra costi sostenuti, assoggettati ad Iva, in esecuzione della transazione di cui trattasi, e l’insieme delle attività economiche svolte dall’impresa, atteso che le predette spese sono inerenti all’attività di detta impresa.

Pertanto, l’Agenzia ha concluso che l’Iva assolta sulle somme versate, in attuazione dell’Accordo transattivo di cui trattasi, possa essere legittimamente detratta dall’impresa, secondo le regole generali di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.


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