Iva: dettagliato chiarimento sulle corrette aliquote da applicare alla costruzione di una Linea ferroviaria ed a tutte le opere annesse

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 638 del 30 settembre 2021, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata del 10%, ai sensi dei nn. 127-quinquies) e septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, con riferimento ad appalti da realizzare in relazione alla costruzione di Linee ferroviarie ed opere annesse. 

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che il citato n. 127-septies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies”, mentre il citato n. 127-quinquies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% alla cessione, tra altre opere, anche delle “Linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre Linee di trasporto ad impianto fisso”. 

L’Agenzia ha poi analizzato, nel dettaglio, i diversi elementi che compongono il tratto ferroviario e tutte le opere annesse, per i quali l’istante intendeva ottenere chiarimenti in merito all’applicazione della corretta aliquota Iva. Circa la realizzazione di impianti e macchinari funzionali alla manutenzione dei treni, tali opere non riguardano direttamente la costruzione della tratta ferroviaria, in quanto connesse alla manutenzione dei treni, per cui scontano l’aliquota ordinaria.

L’Agenzia ha poi escluso l’applicazione dell’aliquota ridotta anche agli Interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano (vedasi Risoluzione n. 46/1998). 

L’aliquota Iva del 10 % è stata ritenuta applicabile invece all’Intervento di completa sostituzione della Rete idrica che non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova rete idrica (vedasi Risoluzione n. 364749/1987), nonché alla prestazione di servizio dipendente dal contratto di appalto relativo alla realizzazione di un Impianto fotovoltaico (citato n. 127-quinquies).

Riguardo alle opere esterne di viabilità e sistemazione stradale, si applica l’aliquota ordinaria del 22% in quanto, come specificato nella Circolare n. 86/1986, tali opere non sono considerate opere di urbanizzazione primaria, a differenza di quanto previsto per le Linee di trasporto ossia gli Impianti negli elementi che li costituiscono, come ad esempio la Linea ferrata, la Linea aerea e le Stazioni. 

Alla costruzione dell’edificio, analogamente alle opere esterne di viabilità stradale, si ritiene applicabile l’aliquota Iva nella misura ordinaria, non potendo lo stesso essere annoverato tra le opere di urbanizzazione primaria, come peraltro indicato nella citata Circolare n. 86/1986.

Infine, circa le spese di progettazione degli Impianti, con la Risposta n. 53/2021 l’Agenzia ha chiarito che queste possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. Diversamente trova applicazione l’aliquota ordinaria.