Iva e “Covid-19”: i regimi applicabili a reagenti, altri prodotti di consumo e varchi per la misurazione della temperatura corporea

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 585 del 15 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 all’acquisto di reagenti ed altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica del “Covid-19”, nonché ai portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea.
L’Amministrazione finanziaria ha in primo luogo ricordato i contenuti di tale norma, che ha introdotto un regime di esenzione Iva in relazione alle cessioni, operate fino al 31 dicembre 2020, di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, nonché un regime agevolato Iva ad aliquota 5% per le medesime cessioni se operate a partire dal 1° gennaio 2021.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), con la Circolare n. 12/D del 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei beni, ha anche individuato i Codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associato in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella Casella 33 del Dau.
Nella Circolare n. 26/E del 2020 è stato precisato che si tratta di alcuni dei beni contenuti nell’Elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020 che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 ottobre 2020, salvo successive proroghe, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’importazione di questi beni in esenzione da dazi e da Iva. A differenza dell’Allegato alla Decisione della Commissione UE 2020/491 citata, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020 ha natura tassativa e non esemplificativa. Con riferimento ai Codici doganali forniti dall’Adm, la menzionata Circolare n. 26/E ha anche precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai Codici Taric di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’Adm. Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza “una parte di”, e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’art. 124.
Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti contenuti nel citato Documento di prassi, a cui si rinvia, l’Agenzia ha chiarito quanto segue:
- Reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica “Covid-19”: Al paragrafo 2.7. Definizione di “strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’” della Circolare è stato chiarito che rientrano in tale Categoria gli strumenti e le attrezzature classificabili nei seguenti Codici doganali richiamati dalla Circolare 12/D dell’Adm: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080. Pertanto, con riferimento al quesito vertente sul trattamento Iva dei reagenti, l’Agenzia ha ritenuto che solo quelli che rientrano nelle voci doganali indicate nella Circolare possano beneficiare del regime di favore. Per quanto afferisce “gli altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica ‘Covid-19’”, come già indicato in premessa, l’Elenco dei beni indicati al comma 1, dell’art. 124 ha carattere tassativo, per cui, l’assenza di ulteriori elementi che consentono di identificare di quali beni di consumo si tratta, non ha consentito all’Agenzia alla scrivente di fornire risposta su tale punto.
- Portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea: Al paragrafo 2.1. Definizione di “termometri” della Circolare è stato precisato che rientrano in tale definizione gli strumenti utilizzati per la misurazione della temperatura corporea. Al successivo paragrafo 2.13 Pezzi di ricambio e beni accessori è stato altresì chiarito che al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 12 del Decreto Iva, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124. Nel caso di specie, l’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, a condizione che l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo.
- Supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti: Al paragrafo 2.4 Definizione di “dispenser a muro per disinfettanti” della Circolare è stato precisato quanto segue: “Nel richiamare la nozione di dispenser a muro per disinfettanti, la norma ha inteso agevolare i distributori di disinfettanti che presentino elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto, rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono di contro escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser”. Pagina 5 di 6 Coerentemente con la lettera della norma, possono rientrare nel regime di esenzione solo le cosiddette colonnine che presentano sistemi di fissaggio al terreno o al muro (amovibili).
- Kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento: Come precisato al paragrafo 2.9 Prodotti utilizzati per mitigare l’impatto della pandemia non espressamente menzionati nell’elenco di cui all’art. 124 della Circolare, l’Elenco del comma 1 ha carattere tassativo e il regime Iva previsto non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati. Nel citato Elenco non è compresa la definizione “kit/accessori/componenti e software”, individuati dalla Decisione della Commissione europea al punto 10, che si riferisce a “materiali medicali di consumo: kit di intubazione – forbici laparoscopiche – siringhe, con o senza aghi – aghi tubolari in metallo e aghi per suture – aghi, cateteri, cannule – kit per accesso vascolare”. I Codici doganali, ivi richiamati, non figurano nella Circolare 12/D, ad eccezione dei Codici ex 9018 9084 “strumentazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “strumentazione per diagnostica Covid-19”, in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola.
- provette non sterili: Il nuovo comma 1.ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, comprende espressamente la voce “provette sterili”; pertanto le “provette non sterili” non rientrano nella definizione di “strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’”.
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