Iva e “Dpi”: l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime agevolativo solo se assimilabile ad un ecotomografo portatile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 618 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime agevolativo previsto per i “Dpi” solo se assimilabile ad un ecotomografo portatile.

L’art. 124, comma 1, del “Decreto Rilancio” (Dl. n. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha modificato la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 aggiungendo, dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1, recante un elenco di “beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, tra cui lo “ecotomografo portatile”, le cui cessioni sono pertanto esenti da Iva fino al 31 dicembre 2020 e assoggettate all’aliquota Iva del 5% dal 1° gennaio 2021.

Nel rinviare ai chiarimenti già forniti con la Circolare n. 26/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’Elenco dei “Dpi” interessati dall’agevolazione è da ritenersi tassativo. In tal senso si è espressa peraltro anche l’Agenzia delle Dogane con la Circolare 12/D del 2020, che con specifico riferimento alla voce “ecotomografo portatile”, è stato associato il codice Taric ex 9018 1200 (“Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica”). Tale codice, come anche rilevato dalla Società istante, non fa tuttavia espresso riferimento al requisito della portabilità degli ecotomografi.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “solo nel caso in cui tale prodotto sia assimilabile ad un ecotomografo portatile, si ritiene possa godere dell’agevolazione di cui all’art. 124 del ‘Decreto’. Prodotti tecnicamente equivalenti, infatti, non possono essere trattati in maniera differente dal punto di vista dell’applicazione dell’Imposta. Si potrebbe dar luogo altrimenti a una disparità di trattamento non giustificata. Ciò discende dal Principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva che come chiarito Corte di Giustizia dell’Ue ‘osta a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’Iva, per cui tali merci o prestazioni devono essere assoggettate ad un’aliquota uniforme’ (cfr. tra le altre Corte di Giustizia, Sentenza 3 marzo 2011, causa C-41/09, punto 66)”.

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