L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 177 del 29 agosto 2024, ha fornito indicazioni in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette, dei premi corrisposti da un Ministero a conclusione di un Concorso di progettazione indetto ai sensi degli artt. 152 e seguenti del Dlgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del Dl. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di edifici, da finanziare nell’ambito del “Pnrr”.
L’Agenzia è altresì intervenuta in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’Imposta di bollo, delle Istanze presentate per partecipare al concorso
Per quanto concerne la natura fiscale dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, l’Agenzia ha proceduto in primis ad inquadrare la fattispecie. La disciplina dei Concorsi di progettazione (e di idee) è contenuta agli artt. da 152 a 157 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”, sostituito poi dal Dlgs. n. 36/2023).
Ai fini Iva, l’art. 1 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”.
Sulla base delle richiamate disposizioni normative, nonché dal Bando e dal Disciplinare del concorso, emerge chiaramente il requisito soggettivo previsto dalla disciplina in materia di Iva, dal momento che “la partecipazione è riservata ad Architetti e Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini professionali in forma singola o associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del ‘Codice’, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo ‘Codice’ e in possesso di specifici requisiti di idoneità professionale, indicati nel disciplinare di concorso”.
Con riferimento al presupposto oggettivo, l’art. 3 del Dpr. n. 633/1972 prevede al comma 1 che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. La disposizione è conforme ai principi dettati con le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I art. 2, Titolo IV artt. 24 e seguenti); al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che “la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario” (vedasi Sentenze 26 settembre 2013 causa C-283/12; 22 giugno 2016 causa C-11/15. In tal senso anche Sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C-210/04; 3 marzo 1994 emessa nella causa C-16/93).
Nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del “Codice degli Appalti”, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il Concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell’Amministrazione. Si realizza quindi una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo.
La collocazione della norma nei particolari regimi di appalto conferma che la procedura in esame è da considerarsi una species – connotata da peculiari elementi distintivi – del più ampio genus degli Appalti. In altri termini. non è dubitabile che la stazione appaltante richieda ad un prestatore qualificato comunque una prestazione dietro riconoscimento di una utilità economica.
Sulla base di quanto illustrato, i premi di cui trattasi risultano correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale che i Professionisti hanno svolto a favore dell’Istante, come espressamente ricavabile dall’avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell’ambito di applicazione dell’Iva quale corrispettivo ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota Iva in misura ordinaria.
Ai fini delle Imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano come compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), il Ministero istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute Irpef a titolo di acconto del 20% (art. 25 del Dpr. n. 600/1973), oltre a rilasciare le CU Autonomi.
Con riferimento all’Imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ricorda la normativa di riferimento inerente le Istanze rivolte alla P.A., ovvero l’art. 3 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede il pagamento dell’Imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di Euro 16 per ogni foglio, per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Il successivo comma 1-bis, dell’art. 3, prevede la forfettizzazione di Imposta [quindi a prescindere dalla dimensione del documento] per le “Istanze trasmesse per via telematica tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati (…)”. La relativa Nota 5 dispone infatti che “per le istanze trasmesse per via telematica, l’Imposta di cui al comma 1bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, mentre la Nota 2 del citato art. 3 sancisce che, “per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli Enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’Imposta non è dovuta”.
La richiamata disposizione, così come precisato con la Risoluzione ministeriale n. 28/1994 prevede dunque l’esenzione in modo assoluto esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla P.A. per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande. In tale sede è stato precisato che non risulta pertanto alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le P.A.. Detta disposizione agevolativa non torna applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale per l’assunzione in servizio anche temporanea.
Alla luce di quanto considerato, l’Agenzia ritiene che le disposizioni sopra evidenziate, con le quali è prevista l’applicazione del Bollo sin dall’origine per le Istanze trasmesse per via telematica, tornano applicabili anche per il caso di specie. Nel caso in esame infatti, la domanda di partecipazione al Concorso è presentata al Ministero istante in via telematica attraverso una Piattaforma specifica per i Concorsi di progettazione in uso al Consiglio nazionale dell’Ordine degli Architetti per la presentazione della candidatura.
Considerata la circostanza, rappresentata dall’Istante, che per le domande inviate non è stata assolta l’Imposta di bollo dovuta, si rileva che per l’applicazione della prevista Imposta alle stesse domande torna applicabile il regime di regolarizzazione del Tributo previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 31 del Dpr. n. 642/1972. Ai sensi dell’art. 19 sopra citato, “i Giudici, i Funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo, i Pubblici Ufficiali, i Cancellieri e Segretari, nonché gli Arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti e, per l’Autorità giudiziaria, a cura del Cancelliere o Segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio […] entro 30 giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del Provvedimento giurisdizionale o del lodo”.
A completamento, l’art. 31, dispone che “gli atti e i documenti soggetti a Bollo, per i quali l’Imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’Imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici […] mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa. Nell’ipotesi prevista dall’art. 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’Ufficio”.
A parere di chi scrive, la disciplina ai fini dell’applicazione del Bollo sulle Istanze rivolte alla P.A. di cui all’art. 3, comma 1 e successivi, risulta chiara e completa e risponde ad ogni fattispecie delineabile. Lo stesso non vale per la disciplina ai fini del Bollo sui contratti (e più in generale scritture private ecc.) ex art. 2, della Tariffa, Allegato “A” delDpr. n. 642/1972, disciplina priva ancora di un comma ad hoc che preveda la forfettizzazione dell’Imposta in caso di contratti conclusi “telematicamente”, ingenerando così dubbi e incertezze interpretative per gli addetti ai lavori.