L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 750 del 27 ottobre 2021, si è occupata del corretto trattamento Iva delle prestazioni educative e didattiche rese da parte di soggetti non residenti, in particolare sull’applicabilità del regime di esenzione ex art. 10, n. 20), Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia, richiamando la propria Risposta all’Istanza di consulenza giuridica n. 6/2021, ha ricordato che, ai fini del riconoscimento del citato regime di esenzione Iva, è necessario condurre un’analisi case by case al fine di verificare il ricorrere di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) che connotano l’esenzione, alla stregua di quanto si farebbe nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.
Riguardo alla sussistenza del requisito soggettivo, va dunque valutato se il fornitore estero ha ottenuto il “riconoscimento” dalle competenti Autorità italiane, non potendolo “mutuare” in automatico dall’acquirente italiano, quando quest’ultimo opera in esenzione Iva perché in possesso dei necessari requisiti.
A tal proposito ha ricordato che:
1) la ratio del regime in commento è di concedere l’esenzione esclusivamente a quei soggetti che lo Stato “riconosce” perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità professionale dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico), sono in grado di offrire prestazioni didattiche aventi caratteristiche simili a quelle erogate dagli Organismi di diritto pubblico (vedasi Risoluzione n. 134/E del 2005);
2) la normativa unionale non specifica le condizioni e le procedure per il riconoscimento degli Istituti Scuole private che svolgono attività di natura educativa, didattica o formativa, rinviando al Legislatore nazionale la disciplina del riconoscimento.
Con riguardo al caso di specie, assumendo le informazioni fornite sul punto dall’Istituto estero istante, il “riconoscimento” discende dal fatto che lo stesso dichiara:
- di essere un Ente riconosciuto dal Miur con riferimento a diversi ambiti formativi;
- di aver siglato diversi Protocolli di intesa, anche con il Ministero della Pubblica Istruzione per l’insegnamento della Musica;
- le certificazioni dallo stesso rilasciate possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di Stato;
- di essere indicato, tra gli Enti certificatori di lingue straniere, nell’Accordo C.R.U.I.-Miur 2 maggio 2001, per la conversione delle certificazioni linguistiche in CFU.
Nel presupposto dell’attualità e validità di questi accreditamenti, nonché della sussistenza del requisito oggettivo, su cui non viene formulato alcuno specifico quesito, l’Agenzia ha ritenuto che al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti dall’istante possa applicarsi l’esenzione Iva ex art. 10, n. 20), Dpr. n. 633/1972.
L’istante potrà fatturare dette prestazioni “senza Iva” dal proprio numero identificativo estero (i.e. inglese), specificando che trattasi di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, e che sono soggetti al “reverse charge”obbligatorio di cui all’art. 17, comma 2, del medesimo Decreto, norma che rimanda anche all’art. 7-ter, comma 2, lett. b), e che comprende dunque anche gli Enti Locali che operano in ambito istituzionale.




