Iva: in G.U. il Decreto sul trattamento fiscale dei “buoni-corrispettivo” monouso e multiuso

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Dlgs. n. 141 del 29 novembre 2018, avente ad oggetto il trattamento fiscale dei “buoni-corrispettivo”, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE.
Il Decreto, le cui norme sono entrate in vigore dal 29 dicembre 2018 e devono essere applicate ai buoni-corrispettivi emessi dopo il 31 dicembre 2018, apporta modifiche al Dpr. n. 633/1972, inserendo gli artt. 6-bis (“Definizione di buono-corrispettivo”), 6-ter (“Buono-corrispettivo monouso”), 6-quater (“Buono-corrispettivo multiuso”), nonché il comma 5-bis all’art. 13.
Ma vediamo nel dettaglio le modifiche.
Definizione di “buono-corrispettivo”
Ai fini Iva, per “buono-corrispettivo” si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
- A) “Buono-corrispettivo” monouso
Un “buono-corrispettivo” si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto.
Ogni trasferimento di un “buono-corrispettivo” monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il “buono-corrispettivo” monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto “buono-corrispettivo”, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il “buono-corrispettivo”.
- B) “Buono-corrispettivo” multiuso
Un “buono-corrispettivo” si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto.
Ogni trasferimento di un “buono-corrispettivo” multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il “buono-corrispettivo” multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’art. 6 del Dpr. n. 633/1972, assumendo come pagamento l’accettazione del “buono-corrispettivo” come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
Per i trasferimenti di un “buono-corrispettivo” multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad Iva di cui sopra e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell’Iva.
La base imponibile dell’operazione soggetta ad Iva in base a quanto sopra precisato è costituita dal corrispettivo dovuto per il “buono-corrispettivo” o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del “buono-corrispettivo” multiuso al netto dell’Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.
Se il “buono-corrispettivo” multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del “buono-corrispettivo”.
La base imponibile, comprensiva dell’Iva, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito un specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del “buono-corrispettivo” e l’importo dovuto per il trasferimento del “buono-corrispettivo” medesimo.
di Francesco Vegni
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