Iva: i Laboratori autorizzati all’attività sanitaria di analisi chimico-cliniche e microbiologiche devono emettere obbligatoriamente fattura

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 275 del 4 aprile 2023, ha chiarito che una Società, proprietaria di un Laboratorio di analisi autorizzato per l’attività sanitaria di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche, deve emettere obbligatoriamente fattura per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona erogate a terzi, non potendo rientrare nella previsione di esonero di cui all’art. 22, comma 1, del Dpr, n. 633/1972.

La Società istante aveva chiesto di poter emettere il c.d. “scontrino parlante”, in luogo della fattura, per certificare le prestazioni sanitarie dal medesimo rese, richiamando a tal fine quanto chiarito con la Risoluzione n. 60/E del 2017, in merito al trattamento Iva di alcune prestazioni di autoanalisi cliniche effettuate direttamente all’interno delle Farmacie.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, nel presupposto che la Società istante sia una Struttura sanitaria autorizzata e che, come dalla medesima dichiarato, le prestazioni sanitarie di analisi cliniche eseguite dalla stessa siano riconducibili alla fattispecie della diagnosi di malattie di cui l’art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, ha ricordato che tale ultima norma prevede l’esenzione da Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto n. 1265/1934, ovvero individuate con Dm. Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Più nel dettaglio, le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti, tra le quali sono riconducibili anche le prestazioni rese dai laboratori di analisi, la cui attività è volta a supportare la professione sanitaria.

L’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 dispone che “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; […omissis…] 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10”.

La norma individua dunque puntualmente le operazioni esenti elencate dall’art. 10 del Decreto Iva (“da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)”) per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria e che dunque possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, e l’emissione del c.d. “documento commerciale”; tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie indicate al n. 18) dell’art. 10, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Detta previsione è in linea con quando previsto dal successivo art. 36-bis dello stesso Dpr. n. 633/1972, secondo cui “il contribuente … è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, nn. 11), 18) e 19), e al comma 3 dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente Decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.

Al riguardo, con la Circolare n. 15/1993, al paragrafo 2.3.2, è stato chiarito che “[…], alle operazioni di cui ai punti 18 e 19 del citato art. 10 non sono riferibili le disposizioni della citata Legge n. 413 del 1991 [il riferimento è all’art. 12 concernente la disciplina del rilascio della ricevuta fiscale ndr.], sussistendo per le stesse l’obbligo di emissione della fattura. Tale obbligo emerge, infatti, dalla inequivocabile deroga, contenuta nell’art. 36-bis del Dpr. n. 633 del 1972, in base alla quale non è consentito, in ordine alle cennate prestazioni, di fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Pertanto, […], per le prestazioni di cui trattasi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente”.

L’Agenzia non ha quindi condiviso la soluzione prospettata dalla Società istante, specificando altresì, riguardo al richiamo alla Risoluzione n. 60/E del 2017, che con tale Pronunciamento è stato ammesso il ricorso all’utilizzo del c.d. “scontrino parlante” (ora “documento commerciale parlante”, integrato con il Codice fiscale del destinatario) da parte delle farmacie – in linea con quanto già disposto [ex artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986] per la Certificazione dei medicinali dalle medesime ceduti – circoscrivendo puntualmente, secondo le previsioni contenute nel Dlgs. n. 153/2009, il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle Farmacie medesime, e valorizzando altresì la circostanza che “i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della Farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima”, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate.

Nel caso oggetto dell’istanza in commento invece, le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla Società istante (Laboratorio di analisi cliniche) e, conseguentemente, devono essere dal medesimo documentate mediante fattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972.

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