L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 287 del 6 novembre 2025, ha chiarito che il beneficiare da parte di una impresa privata del finanziamento ex Dl. n. 91/2017 (c.d. agevolazione ‘‘Resto al Sud’’), non vale come riconoscimento per atto concludente di “Scuola” ai fini dell’esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 20), Dpr. n. 633/1972. Tale ultima norma prevede l’esenzione Iva per “… le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale … rese da istituti o scuole riconosciuti da
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