Iva: il canone di locazione fatturato dal Comune alle Poste sarà soggetto a “split payment” dal 1° luglio 2017?

Il testo del quesito:

In merito all’estensione dello ‘split payment’ ad altri soggetti a partire dal 1° luglio 2017, vorremmo avere i seguenti chiarimenti:

  1. per Società controllate direttamente dagli Enti pubblici territoriali si intendono le partecipate ? Il nostro Comune ne ha una a cui questo fatturiamo il rimborso dei mutui. In questo caso va applicato lo ‘split payment’ ?  
  2. le Poste Italiane Società controllate dallo Stato ? Posto che il Comune fattura alle Poste mensilmente il canone di locazione dell’Ufficio Postale del Paese, per le registrazioni contabili come dovremo regolarci ?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al primo quesito, a decorrere dal 1° luglio 2017, per effetto dell’art. 1 del Dl. n. 50/17, nei confronti di tali Società dovranno essere emesse fatture in “split payment” (cartacee a meno che la Società non sia iscritta nell’Elenco Istat delle P.A., altrimenti elettroniche) che generano quindi volume d’affari ma che non incidono sul saldo Iva, secondo le regole a suo tempo dettate dal Dm. 23 gennaio 2015 e chiarite dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015. La riscossione del solo imponibile chiude la fattura.

Circa il perimetro applicativo e le casistiche in esame, facciamo presente che il Disegno di legge di conversione del Dl. n. 50/17, in attesa di pubblicazione in G.U., prevede l’aggiunta del comma 1-quater all’art. 1 del suddetto Dl., ai sensi del quale, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti (in questo caso, Poste e la Società partecipata dal Comune) dovranno rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti.

In caso di rilascio di detta comunicazione, i cedenti o prestatori (in questo caso il Comune) sono tenuti ad emettere fattura in “split payment”.

E’ consigliabile pertanto per le Società interessate dalla nuova norma inoltrare detta richiesta quanto prima ai loro fornitori.

La Società stessa dovrà verificare, prima, se rientra nell’ipotesi di controllo ex art. 2359 n. 1, del Cc., e quindi, è soggetta a “split payment”.

Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il perimetro applicativo della nuova norma, specie con riferimento al “controllo analogo” nelle società a partecipazione pubblica, nonché in merito ad altri Organismi pubblici che non hanno la forma di Società, ad esempio le Aziende speciali, i Consorzi, ecc.

di Federica Giglioli e Francesco Vegni