Iva: il doppio invio allo “Sdi” di una fattura consente l’emissione di nota di credito anche dopo 12 mesi in quanto assimilabile a causa di nullità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 447/2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di emettere nota di credito in caso di erroneo doppio invio della medesima fattura al “Sistema di interscambio”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 447/2023 ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di emettere nota di credito ex art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972, in caso di erroneo doppio invio della medesima fattura al “Sistema di interscambio”.

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che lo “Sdi”, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario, verificando, tra l’altro, la nomenclatura e l’unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l’invio di un file già trasmesso (duplicato). Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

Nel caso in esame, i file duplicati ­ a seguito dell’emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di 2 differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal “Sdi”, poiché esso non ha potuto intercettare l’errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.

Nel presupposto che la duplicazione dei documenti riguardi le medesime operazioni ­ e non operazioni differenti, nel qual caso, l’istante sarebbe tenuto agli ordinari obblighi di registrazione ex art. 23 del Dpr. n. 633/1972, dei predetti duplicati nei rispettivi periodi d’imposta, con le connesse incidenze sulle liquidazioni periodiche e sulla Dichiarazione annuale, e con i risvolti sanzionatori che la tardiva registrazione implicherebbe ­ l’errore commesso dall’istante può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di nota di variazione ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972. Tale norma, ai commi 2 e seguenti, disciplina le rettifiche in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura ­ successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo Decreto Iva ­ venga meno in tutto o in parte ovvero se ne riduca l’ammontare imponibile.

Diversamente dalle rettifiche in aumento dell’imponibile o dell’imposta di cui al comma 1, le variazioni in diminuzione (c.d. “note di credito”) sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. Il comma 2 dell’art. 26 dispone che, “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182­bis del Rd. n. 267/1942, ovvero di un Piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo Rd. n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle imprese o inconseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”. Invece il successivo comma 3 statuisce che “[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”.

Con la Risposta ad Interpello n. 395/2019, è stato precisato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse “può ricondursi alle figure ‘simili’ alle cause di ‘nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione’”.

Pertanto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, è possibile emettere e registrare le note di credito per lo storno degli stessi. Tali note di variazione possono altresì essere cumulative per ogni codice identificativo Iva di ciascun soggetto acquirente, indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo ‘‘causale’’, la dizione ‘‘storno totale delle fatture per errato invio tramite Sdi’’.