Iva: il regime di non imponibilità riguarda le sole prestazioni svolte da soggetti che realizzano l’Intervento di manutenzione portuale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 205 del 16 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, con riferimento al regime Iva da applicare a prestazioni che concorrono alla realizzazione di opere di manutenzione portuale non imponibili

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 205 del 16 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, con riferimento al regime Iva da applicare a prestazioni che concorrono alla realizzazione di opere di manutenzione portuale non imponibili.

La citata norma prevede il trattamento di non imponibilità Iva per i “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli Impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli Agenti marittimi raccomandatari”.

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