Iva: in caso di accreditamento da parte della Regione sono esenti anche i corsi a distanza a cui partecipano utenti residenti altrove

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 25 del 14 gennaio 2022 ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva dei corsi di insegnamento a distanza.

Nel caso di specie, una Società privata svolge prestazioni didattiche e formative per le quali ha presentato istanza di accreditamento alla propria Regione, a seguito della quale ha ottenuto parere favorevole con conseguente concessione di accreditamento e inserimento nell’elenco regionale degli organismi accreditati della Regione. Le prestazioni formative svolte possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa della Società, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. 

In merito al regime fiscale applicabile, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione ai fini Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (…)”. 

Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la citata disposizione, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina unionale (art. 132 della Direttiva 2006/112/CE), subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’applicazione dell’Iva al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce: 

a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale; 

b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

Con riguardo al caso in esame, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, la Circolare n. 22/E del 2008, al paragrafo 4, chiarisce che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua a essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Locali, ecc…), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007). 

Tuttavia, l’Agenzia ha ricordato che, come precisato dalla Risoluzione 47/E del 2011 (che richiama la precedente Risoluzione n. 53 del 2007), “il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare”. 

Pertanto, l’accreditamento e la relativa iscrizione di una Società privata in un elenco regionale degli organismi formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa oggetto del quesito al fine di ricoprire, nella specie, il requisito del riconoscimento. 

Laddove il requisito oggettivo e soggettivo richiesti dal menzionato art. 10, n. 20), siano soddisfatti, l’Agenzia, con la Risposta n. 85 del 2021 ha chiarito che non può trovare applicazione l’esenzione Iva alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, senza però affrontare il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto opportuno richiamare l’art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 15 marzo 2011, n. 282, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’Iva, per escludere che siamo in presenza di servizi elettronici. 

Il paragrafo 3, lett. j), del menzionato articolo non considera “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”, come nel caso in esame. 

Per contro, ci si trova di fronte a servizi elettronici, come specificato dallo stesso art. 7, paragrafo 1, del medesimo Regolamento, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete elettronica e la loro natura “rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. 

L’Agenzia ha ritenuto pertanto che la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento in esame non faccia mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. 

La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’Iva della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. 

Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione, che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi alla Società, appare rispettato, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.