Corte di Giustizia UE, Causa C-521/19
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con il Comunicato-stampa n. 117/21 del 1° luglio 2021, ha reso noti i contenuti della Sentenza Causa C-521/19, in base alla quale, “nel determinare la base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi Iva che sia stata occultata, si deve ritenere che gli importi versati e percepiti, come ricostruiti dall’Amministrazione tributaria, includano già tale Imposta. Qualsiasi altra interpretazione contrasterebbe con il Principio di neutralità dell’Iva”. Tutto questo “a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’Iva in questione, nonostante l’evasione”.
La Corte precisa anzitutto che la lotta contro la frode, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi, costituisce un obiettivo riconosciuto e promosso dalla Comunità Europea. Tuttavia, la determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi in caso di frode non può di per sé servire a sanzionare i soggetti passivi.
Al riguardo, la Corte ricorda che i soggetti passivi che non hanno rispettato le norme di base della Direttiva, segnatamente in materia di fatturazione, devono sopportare le conseguenze del loro comportamento con l’impossibilità di detrarre l’Iva, e ciò anche qualora, dopo un’ispezione fiscale, le operazioni che non hanno dato luogo a fatturazione siano retroattivamente assoggettate all’Iva. Infatti, l’esercizio del diritto a detrazione è, in linea di principio, possibile solo nel momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura. Nella fattispecie, la Corte segnala che il soggetto interessato dall’Ispezione, a causa dell’evasione che ha commesso e fatte salve le sanzioni fiscali di cui è stato o potrebbe essere oggetto, non sembra poter detrarre l’importo dell’Iva gravante sull’operazione non dichiarata all’amministrazione tributaria e non fatturata.
Ora, secondo la Corte, il fatto che un soggetto passivo non abbia osservato l’obbligo di fatturazione non può ostare al Principio di base della Direttiva n. 112/2006, il quale risiede nel fatto che il Sistema dell’Iva mira a gravare unicamente sul consumatore finale.
La Corte sottolinea il fatto che il ripristino, da parte dell’Amministrazione tributaria, della situazione quale sarebbe esistita in assenza di irregolarità e, a fortiori, di frode, comporta sempre un margine inevitabile di incertezza. Di conseguenza, quando, a causa della mancata indicazione dell’Iva su una fattura o dell’assenza di fattura, a prescindere dal fatto che vi sia o meno un intento fraudolento, la base imponibile – vale a dire il corrispettivo, valore soggettivo, realmente ricevuto dal soggetto passivo e che non include l’Iva – deriva da una ricostruzione a posteriori da parte dell’Amministrazione tributaria nazionale interessata, essa deve essere intesa tenendo conto di tale inevitabile margine di incertezza.
È per questo motivo che il risultato di un’operazione occultata all’Amministrazione tributaria mentre avrebbe dovuto essere fatturata e dichiarata, quando risulta da una ricostruzione effettuata nell’ambito di un’Ispezione a titolo delle Imposte dirette, deve essere considerato comprensivo dell’Iva che ha gravato su detta operazione.
Diversa sarebbe la situazione se, secondo il diritto nazionale applicabile, fosse possibile la rettifica dell’Iva.
La Corte indica che qualsiasi altra interpretazione contrasterebbe con il Principio di neutralità dell’Iva e farebbe gravare una parte dell’onere di quest’ultima su un soggetto passivo, mentre l’Iva deve essere sopportata unicamente dal consumatore finale.
La Corte aggiunge che il rispetto di tale Principio non osta all’adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale. È nell’ambito di simili sanzioni, e non mediante la determinazione della base imponibile, che un’evasione come quella di cui al procedimento principale deve essere punita.
di Francesco Vegni




