Iva: indicazioni su come gestire l’esenzione per acquisto di merci di contrasto al “Covid-19” ai sensi della Decisione UE n. 2020/491

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 507 del 23 luglio 2021 ha fornito precisazioni ed istruzioni in ordine al regime di esenzione da Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di “Covid-19”, richiamando la Decisione della Commissione Europea n. 2020/491.
A seguito dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria di rilievo internazionale connessa al diffondersi della pandemia da “Covid-19” ed alle richieste da parte di vari Stati membri, sia a livello unionale che di conseguenza a livello nazionale, sono state adottate diverse iniziative volte ad agevolare, sul piano fiscale, la circolazione di beni necessari al contrasto della stessa pandemia.
Oltre alle misure previste dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (consistenti nella previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un’aliquota Iva agevolata del 5% ai beni espressamente elencati dalla norma) e quelle contenute nei commi 452 e 453 della Legge n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021” , vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021) – consistenti nella previsione di uno specifico regime di esenzione con diritto alla detrazione, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per le forniture di dispositivi medico-diagnostici in vitro per “Covid-19” conformi a determinati requisiti, e dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per le forniture di vaccini contro il “Covid-19”, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse – l’Agenzia ha ricordato che la Commissione Europea, in data 3 aprile 2020, ha adottato la Decisione n. 2020/491, avente ad oggetto l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva connessi alle importazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di “Covid-19”, per il periodo compreso tra il 30 gennaio ed il 31 luglio 2020 (termine che, come accaduto, avrebbe potuto essere prorogato).
La Decisione in esame individua in particolare, all’art. 1.1. (b), le merci oggetto del regime agevolato se destinate ad uno degli usi espressamente previsti dall’art. 1.1. (a), ossia:
- distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati all’importazione di cui alla lett. c) alle persone colpite o a rischio di contrarre il “Covid-19”, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di “Covid-19”;
- messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre il “Covid-19”, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da “Covid-19”, laddove le merci restano di proprietà degli Enti e delle Organizzazioni autorizzate all’importazione.
Le merci devono essere importate, ai sensi della successiva lett. c), “per l’immissione in libera pratica da o per conto di Organizzazioni pubbliche, compresi gli Enti statali, gli Organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di Organizzazioni autorizzate dalle Autorità competenti degli Stati membri”, ovvero, ai sensi del comma 2, “da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre il ‘Covid-19’, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia da ‘Covid-19’”.
Le merci ammesse in esenzione sono state indicate dalla Commissione Europea in un Elenco non tassativo che gli Stati membri possono integrare secondo specifiche esigenze nazionali. Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha adottato una lista integrativa che contiene le ulteriori merci ammesse al beneficio dell’esenzione (vedasi Circolare ADM n. 19/2020 del 9 luglio 2020).
La stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, ha definito le procedure operative per l’applicazione della suddetta esenzione alle importazioni effettuate da o per conto dei soggetti legittimati.
Ciò premesso, con riferimento all’ambito soggettivo del regime di favore, con la Risposta al quesito “Trattamento Iva degli acquisti extraUE connessi all’emergenza ‘Covid-19’”, di cui al paragrafo 4.2, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2020 ha avuto occasione di chiarire espressamente che “la formulazione della Decisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l’esenzione Iva coloro che effettuino le operazioni anche ‘per conto’ dei soggetti indicati. Si ricorda infatti che i benefici della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto dalla citata Decisione della Commissione europea, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi. Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione Iva possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’art. 1, comma 1, lett. c), della predetta decisione della Commissione europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati ‘per loro conto’ e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a) della più volte citata decisione”.
A seguito del perdurare della crisi epidemiologica, considerata la persistente carenza dei beni necessari a fronteggiare la pandemia, in data 23 luglio 2020, la Commissione Europea ha adottato la Decisione n. 2020/1101 che ha confermato l’ambito e le condizioni di applicazione dell’esenzione prorogando – in questa occasione – l’agevolazione fino al 31 ottobre 2020.
Con la Determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020 (che ha sostituito la precedente Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, facendo salvi gli effetti prodotti dalla medesima), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha confermato l’estensione temporale del beneficio ed ha modificato le modalità operative per l’accesso al regime agevolato, con riferimento agli adempimenti ed alle formalità da espletare, a cura degli Enti e delle Organizzazioni aventi titolo.
In particolare, con la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 19/2020 del 9 luglio 2020 sono state introdotte apposite applicazioni informatizzate, sia con riguardo all’approvazione e all’iscrizione dei soggetti in un apposito Albo dei beneficiari, sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia.
Le importazioni possono essere effettuate anche per conto dei suddetti soggetti, essendo questi ultimi i destinatari effettivi delle merci, iscritti come tali nell’Albo dei beneficiari.
Da ultimo, la Commissione Europea, con la Decisione UE n. 2020/1573 del 28 ottobre 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il regime di agevolazione in esame. A chiarire la portata della Decisione UE n. 2020/1573 è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 43/2020 del 29 ottobre 2020, in cui è stato precisato che “che nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n. 491/2020, restando dunque immutate, sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio, sia le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le modalità operative per fruire dell’esenzione”.
In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che, a seguito delle proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di merci destinate a fronteggiare la pandemia di “Covid-19”, in ragione del perdurare della situazione di emergenza, restino immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione introdotta dalla originaria Decisione UE n. 2020/491.
Pertanto, la Società istante, in qualità di soggetto che effettua le operazioni di importazione per conto dei soggetti legittimati, anche su implicito mandato, e, del pari, con riferimento alla successiva cessione effettuata nei confronti di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e dei termini espressi nella Decisione della Commissione UE n. 2020/491 e nel Documento di prassi su citato (Circolare n. 11/E del 2020), in relazione alla successiva cessione a favore dei soggetti legittimati, la stessa Società dovrà emettere fattura in esenzione “ai sensi della Decisione della Commissione UE n. 2020/491”. Al fine di evidenziare in fattura elettronica il titolo di esenzione, l’Agenzia suggerisce di valorizzare il blocco “Altri dati gestionali” compilando il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura “Benecovid” e poi il campo 2.2.1.16.2 con la dicitura “Esente Iva ai sensi della Decisione UE n. 2020/491”.
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