Iva: interessante Pronunciamento in tema di sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per le prestazioni rese da una Fondazione

Iva: interessante Pronunciamento in tema di sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per le prestazioni rese da una Fondazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 276 del 19 maggio 2022, ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’Iva alla somma corrisposta da una Autorità di Sistema portuale ad una Fondazione per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio dell’ambiente marino. 

L’Agenzia è intervenuta in merito alla sussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo Iva.

Con riferimento al presupposto oggettivo, l’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

Il Legislatore sovranazionale (vedasi in particolare gli artt. 2 e 73 della Direttiva n. 112/2006/CE del 28 novembre 2006), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia UE, definisce in maniera alquanto ampia l’ambito oggettivo di un’operazione agli effetti dell’Iva, configurando l’imponibilità di un’operazione qualora sussista un rapporto giuridico nella misura in cui il compenso ricevuto dal prestatore rappresenta il controvalore effettivo del servizio prestato (Sentenze della Corte di Giustizia CE n. C-210/04 del 23 marzo 2006 e n. C-16/93 del 3 marzo 1994). 

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, la Fondazione è chiamata a prestare un’attività di monitoraggio marino ad ambientale nell’ambito della realizzazione del Progetto per l’ampliamento di un Porto commerciale, in attuazione della variante al “Piano regolatore portuale” del Porto, di cui alla Delibera dell’Autorità portuale. Tale attività di monitoraggio viene prestata dalla Fondazione in favore dell’istante in base ad una Convenzione operativa, stipulata dagli stessi soggetti. 

Nella Convenzione emerge, in relazione alle prestazioni ivi descritte, che risulta integrato il requisito oggettivo, ai fini Iva, stante la presenza di un rapporto di natura sinallagmatica tra parti. 

In particolare, la somma erogata dall’istante assume la natura di corrispettivo in quanto costituisce la remunerazione del servizio reso dalla Fondazione in attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione. 

In relazione al presupposto soggettivo, ai fini Iva, l’art. 4 del Dpr. n. 633/1972, stabilisce al comma 1 che, “per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Codice civile”.

Lo stesso art. 4, al comma 4, prevede tra l’altro che, per gli Enti pubblici e privati “(…) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di Imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. (…)”. 

L’attività si considera effettuata con organizzazione d’impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un’organizzazione di mezzi e di risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico, per cui la commercialità di una determinata attività sussiste qualora la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva (Risoluzioni n. 286/E dell’11 ottobre 2007; n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 122/E del 2009). 

Tali caratteristiche sono presenti, sia nell’eventualità in cui venga realizzata una serie coordinata di atti e operazioni, sia se venga effettuato un “unico affare”, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui lo stesso si articola, che implica in ogni caso la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici. 

La normativa unionale, all’art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che soggetto passivo “è chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (tra le altre, Sentenze della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98). 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia, esaminando la convenzione e tenuto conto altresì della rilevanza economica dell’attività, ha ritenuto sussistente anche il presupposto soggettivo, nel senso sopra illustrato. 

In conclusione, risultando integrati i presupposti oggettivo e soggettivo per l’applicazione del Tributo, l’Agenzia ha concluso che le prestazioni di monitoraggio ambientale regolate dalla Convenzione e rese all’Istante verso pagamento di corrispettivo debbano essere assoggettate ad Iva. 


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