Iva: istituito il codice-tributo per le sanzioni da mancata comunicazione della chiusura di attività

E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014, che istituisce i codici per consentire il versamento, tramite il Modello “F24”, allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva o i Modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti Pubblici”, della sanzione per omessa presentazione della Dichiarazione di cessazione di attività.

Ai sensi dell’art. 35 del Dpr. n. 633/72, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a individuare – in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria – i contribuenti che hanno cessato l’attività senza comunicarlo tramite l’apposita Dichiarazione, e deve poi provvedere d’ufficio alla cancellazione della Partita Iva e ad elevare sanzione per l’omesso adempimento obbligatorio.

Il contribuente può opporre eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Pagando la sanzione entro 30 giorni dal ricevimento, il contribuente può beneficiare della riduzione a un terzo del minimo.

Il nuovo codice “8120”, denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del Dpr. n. 633/1972”, va indicato nel Modello “F24” allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della Partita Iva.

Nel caso di utilizzo del Modello “F24 Enti Pubblici”, questo deve essere compilato nel seguente modo:

–                il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F);

–                il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno cui si riferisce il versamento;

–                il campo “riferimento A” non va valorizzato.

La Risoluzione n. 35/E, infine, precisa che sono soppressi i codici-tributo “8007” e “8110, essendo cessati i presupposti normativi che ne legittimavano l’utilizzo.

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