L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 768 del 10 novembre 2021, ha affrontato il tema della corretta aliquota Iva applicabile alla realizzazione, da parte dell’Ente istante, dei Centri di accoglienza destinati alle persone migranti, nonché ad eventuali interventi di recupero degli stessi.
Il n. 127-septies), della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”. Il citato n. 127-quinquies) dispone, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria (…); edifici di cui all’art. 1 della Legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949, e s.m.”. L’art. 1 della Legge n. 659/1961, richiamato dal menzionato n. 127-quinquies), prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secondo, del Regio Decreto n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 35/1939”.
Gli edifici indicati nel richiamato art. 2, comma 2, del Rd. n. 1094/1938 e convertito nella Legge n. 35/1939, consistono in: Scuole, Caserme, Ospedali, Case di cura, Ricoveri, Colonie climatiche, Collegi, educandati, Asili infantili, Orfanotrofi e simili.
Relativamente all’individuazione degli edifici assimilati alle case di abitazione, richiamati dal citato n. 127-quinquies), con la Circolare n. 1/E del 1994 è stato chiarito che gli stessi, “indicati con elencazione non tassativa nell’art. 2, comma 2, del Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 35/1939, consistono in Scuole, Caserme, Ospedali, Case di cura, Ricoveri, Colonie climatiche, Collegi, educandati, Asili infantili, Orfanotrofi e simili”.
Pertanto, come precisato dalla stessa Circolare n. 1/E del 1994, l’elencazione contenuta nel suddetto art. 2 del Rd. n. 1094/1938 deve ritenersi non tassativa, in virtù della locuzione “e simili”.
In effetti, la menzionata Circolare n. 1/E ha avuto modo di chiarire che per quanto attiene all’identificazione dei predetti edifici assimilati alle case di abitazione, con la Circolare n. 14/1981, erano stati compresi nella categoria anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nel citato art. 2 del Rd. n. 1094/1938, ma aventi finalità analoghe e, comunque, destinate a ospitare collettività.
Nella stessa Circolare n. 1/E del 1994, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di riconsiderare l’originario orientamento riconoscendo che “il beneficio fiscale si rende applicabile anche a edifici che, pure se non precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, nella quale si sottolinea la necessità di far riferimento, per l’applicazione dei benefici fiscali, alle finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili”.
Detta Circolare n. 1/E ha infine precisato che l’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione (vedasi Risoluzione n. 243/E del 2008).
Nel caso di specie le Strutture da realizzare, a prescindere della loro specifica funzione, tendono ad accogliere e a prestare assistenza e supporto alla popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possa acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione per i soggetti migranti giunti in modo irregolare, che non hanno formulato richiesta di protezione internazionale o non hanno i relativi requisiti.
In tal senso, l’Agenzia ha ritenuto le costruende Strutture destinate al perseguimento di una vera e propria attività di assistenza e, quindi, in coerenza con la citata Sentenza della Corte di Cassazione n. 3503 del 5 dicembre 1972, dirette al raggiungimento delle finalità di interesse collettivo.
Pertanto, per le motivazioni sopra rappresentate, ai corrispettivi relativi ai contratti d’appalto aventi per oggetto la costruzione dei predetti Centri, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 10%, ai sensi del combinato disposto dei richiamati nn. 127-septies) e 127-quinquies), della Tabella “A”, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Inoltre, in merito agli eventuali interventi di recupero di strutture analoghe già esistenti, risulta necessario identificare e qualificare correttamente gli interventi che si vogliono realizzare. Sul punto, occorre far riferimento al n. 127-quaterdecies), della medesima Tabella “A”, Parte III, che prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% “alla realizzazione degli Interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, a esclusione degli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lett. a) e b), risultano agevolati, in termini di aliquota Iva ridotta del 10%, unicamente le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli Interventi di cui alle lett. c) d) e e), della medesima Legge n. 457/1978, che consistono rispettivamente negli Interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Il citato art. 31, lett. c), d) ed e), della Legge n. 457/1978, è stato trasfuso nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Dpr. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), cui occorre far riferimento per la corretta qualificazione degli interventi di recupero. Detta aliquota agevolata del 10% si rende applicabile a prescindere dalla tipologia di immobile oggetto del recupero (vedasi Circolare n. 1/E del 1994).