Iva: la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del Dpr. n. 633/72 deve provenire dal “soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per accedere al rimborso dell’Iva ai sensi dell’art. 30–ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso di specie, la Società istante si è avvalsa dei servizi forniti da una Cooperativa, che ha proceduto ad emettere regolari fatture con rivalsa dell’Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 66 dell’11 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per accedere al rimborso dell’Iva ai sensi dell’art 30–<ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso di specie, la Società istante si è avvalsa dei servizi forniti da una Cooperativa, che ha proceduto ad emettere regolari fatture con rivalsa dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, ha riqualificato contrattualmente il rapporto instaurato tra le parti, considerando lo stesso un ‘‘contratto di somministrazione lavoro’’ e non un ‘‘contratto di appalto per servizi’’, per cui le fatture emesse non avrebbero dovuto essere assoggettate a Iva.

La Società istante ha proceduto al riversamento dell’Iva indebitamente detratta ed ha chiesto se può adesso presentare Istanza di rimborso ex art. 30-ter, Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, al comma 1 consente al soggetto passivo di poter presentare “domanda di restituzione dell’Imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, mentre il successivo comma 2 contempla il “caso di applicazione di un’Imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria”, prevedendo che in tale ipotesi “la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa”.

Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi, per tutte, la Risposta n. 66/2018), “per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’Iva indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I 2 anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo”.

In altre parole, la citata disciplina del rimborso dell’Iva, nel rispetto della neutralità dell’Imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’Imposta versata indebitamente all’Erario, subordinando espressamente tale possibilità all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che, se indebitamente detratta, lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Ciò detto, con riferimento alla possibilità di consentire al committente/cessionario di chiedere direttamente all’erario il rimborso dell’Iva erroneamente versata a titolo di rivalsa, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14838/2023, ha chiarito che “l’Iva corrisposta dalla Società contribuente è stata indebitamente corrisposta al proprio emittente in base al rapporto civilistico di rivalsa e non può essere oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in base al rapporto di imposta che lega emittente ed Erario, posto che ‘il soggetto obbligato al pagamento della imposta’ non coincide con il soggetto ‘obbligato in rivalsa’ (Sentenza Corte di Cassazione, Sezione V, n. 17173/2015).

Trattandosi di rapporti distinti che giacciono su piani diversi (il rapporto di imposta e la rivalsa), il contribuente non può, pertanto, far valere pretese che nascono dal rapporto privatistico di rivalsa al fine di far valere pretese altrui legate al rapporto di imposta, ma solo pretese che da questo rapporto derivano e che attengono all’esercizio della detrazione, le quali sono state già oggetto di definizione con adesione. Da ciò consegue la manifesta infondatezza della questione di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Tfue, in considerazione del fatto che dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una normativa nazionale in forza della quale, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l’Iva alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso e, dall’altro, il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro tale prestatore, rispetta i principi di neutralità dell’Iva e di effettività” (CGUE, 13 ottobre 2022, Humda, C­397/21, punto 21; CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C­35/05, punto 39).

Sul punto, la Corte di Giustizia UE con la Sentenza 15 marzo 2007, C­35/05, al punto 39, ha precisato che “(…) si deve riconoscere che, in via di principio, un sistema come quello in discussione nella causa principale, in cui, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l’Iva alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso e, dall’altro, il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore, rispetta i principi di neutralità ed effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto destinatario gravato dell’Imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate”.

Applicando i principi innanzi richiamati al caso di specie, ne deriva che la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta, ai sensi dell’art. 30-­ter del Dpr. n. 633/1972, può essere presentata solo dalla Cooperativa (soggetto obbligato al pagamento dell’Iva), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente applicata. La Società istante (soggetto obbligato in rivalsa) ha dunque solo la possibilità di richiedere il rimborso dell’Imposta non dovuta al cedente/prestatore, ricorrendo, ove necessario, all’ordinaria giurisdizione civilistica mediante un’insinuazione anche tardiva al passivo fallimentare, non potendo ricorre ad altri istituti contemplati dalla disciplina Iva.

Con riferimento agli Enti Locali ed in generale a tutti i soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, come già chiarito dalla Risposta n. 424/2021 “essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello ‘split payment’, si è dell’avviso che il fornitore debba indicare nell’Istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l’Ente committente. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall’Ente committente … l’istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante”.

Dunque, in tal caso è l’Ente committente, avendo versato direttamente l’Iva all’Erario, a poter presentare Istanza di rimborso, purché sottoscritta anche dal fornitore, oppure l’Istanza viene presentata dal fornitore, che indica però come beneficiario del rimborso l’Ente committente.