L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di Interpello n. 208 del 9 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72, all’attività di Fisico specialista in Fisica medica, con iscrizione del soggetto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 1.265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze”.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie stabilisce, al comma 1, che “è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale 17 maggio 2002, sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm. 29 marzo 2001.
In merito al presupposto soggettivo, quindi, occorre precisare che lo stesso necessita della sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste (vedasi Sentenza Corte di Giustizia Europea 10/09/2002 relativa al procedimento C-141/00; Risoluzione n. 128/E del 2011). In effetti, solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel Dm. 17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva ai sensi del citato art. 10, n. 18), del citato Dpr. n. 633/1972.
L’art. 8 della Legge n. 3/2018 ha previsto la istituzione della Federazione nazionale dei Fisici e dei Chimici; con Decreto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito l’Ordinamento della professione dei Fisici e dei Chimici, prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di cui al Dlgs. n. 233/1946, relativo alla “ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse”.
Dall’analisi della normativa di riferimento si evince tuttavia, a parere dell’Agenzia, che le prestazioni professionali in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, né individuati dal citato Decreto interministeriale 17 maggio 2002.
Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, l’Agenzia ha concluso che alle prestazioni rese dai Fisici medici non si possa applicare il regime agevolativo di esenzione ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.




