Iva: non si applica il “reverse charge” alla cessione di beni “pronti al forno” che non costituiscono “rottami”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 528 del 6 agosto 2021 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qualificazione di un ‘rottame’ ai fini dell’applicazione o meno del reverse charge, ai sensi dell’art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/1972.

Tale norma dispone che “per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (…) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario in luogo del cedente. (…) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale (…)”. Il successivo comma 8 prevede che “le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune (…)”.

Le richiamate norme statuiscono che il soggetto che cede i summenzionati beni emetta fattura senza addebitare l’Iva, essendo posto a carico del cessionario l’obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”). La norma è finalizzata al contrasto delle frodi in materia di Iva, come indicato dalla Direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio.

In merito all’applicazione del citato art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia si è pronunciata in diverse occasioni per delimitare l’ambito di applicazione della norma. Più nel dettaglio, la Circolare n. 43/2008 ha chiarito che le cessioni di rottami che rilevano ai fini delle disposizioni in esame sono sia quelle di rottami ‘nuovi’ (ossia gli scarti di lavorazione) sia i rottami ‘vecchi’, provenienti, ad esempio, dalla raccolta dei rifiuti. L’art. 74, comma 7, nell’elencare i beni alle cui cessioni si rende applicabile il regime della “inversione contabile”, include, oltre ai rottami, cascami, carta da macero, stracci, ecc., anche i medesimi beni che abbiano subito determinate lavorazioni quali: ripulitura, selezione, taglio, ecc., “senza modificarne la natura”.

Con particolare riferimento al materiale derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti che per poter essere riciclato viene sottoposto a lavorazioni che consentono di ottenere un materiale idoneo ad un successivo impiego, la stessa Circolare ha precisato che in tale tipologia di materiale rientra anche il cosiddetto ‘pronto al forno’; ossia un prodotto che, sebbene merceologicamente configuri una materia prima secondaria, ai fini fiscali può essere considerato comunque un rottame fino alla sua utilizzazione finale attraverso la c.d. ‘rifusione’. Il citato Documento di prassi ha concluso che, agli effetti dell’art. 74, comma 7, “le lavorazioni effettuate sui rottami devono essere quelle richiamate nella norma (ripulitura, selezione, compattamento, lingottamento, ecc…) e che il prodotto ottenuto (compreso il vetro), qualificabile anche come ‘pronto al forno’, non risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni”.

Riguardo allo specifico Settore della plastica, oggetto del quesito in esame, la Risoluzione n. 454/E del 2008 ha chiarito che la cessione del materiale plastico di scarto è da assoggettare al regime del “reverse charge” a condizione che il materiale in questione sia qualificabile come “rottame”, ovvero bene che in assoluto non è utilizzabile rispetto alla sua primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione. Resta inteso che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, le lavorazioni effettuate sul rottame devono essere quelle richiamate nel comma 7 del menzionato art. 74 (ripulitura, selezione, compattamento, lingottamento, ecc.) e che il prodotto ottenuto (qualificabile anche come ‘pronto al forno’) non risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni.

Ai fini dell’individuazione del regime applicabile, non è pertanto possibile prescindere da un’analisi tanto delle caratteristiche del prodotto quanto delle tipologie di lavorazioni a cui è sottoposto.

Premesso quanto sopra, in merito al caso in esame l’Agenzia ha ritenuto che prodotti descritti in istanza (scaglie di R Pet ‘conformi’, ‘non conformi’, scaglie di tappi ed etichette, polvere di Pet) derivanti dal riciclo della plastica non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/1972.

Il soggetto istante ha precisato che il complesso processo di riciclo attuato è volto a modificare sensibilmente la natura di ‘rottame derivato’ (proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti) delle bottiglie, rendendole idonee a essere utilizzate direttamente in nuovi processi produttivi. Tale processo è quindi un processo di lavorazione industriale di prodotti già precedentemente ‘pronti al forno’. Il mutamento, per ciascuno dei suddetti prodotti, della propria natura da ‘rottame’ a ‘pronto al forno’ si verifica infatti per effetto del processo di riciclo attuato.

Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che al caso di specie possa essere applicata l’Iva sulle cessioni dei beni in commento attraverso la fatturazione ordinaria, non trattandosi di cessioni di rottame nella accezione sopra delineata. Tale conclusione è coerente con i chiarimenti forniti con la Risoluzione 38/E del 2007, in occasione della quale il ‘pronto al forno’ esaminato è stato escluso dall’ambito applicativo dell’art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, in ragione del fatto che il processo di lavorazione subìto dal bene era complesso e diverso dalle lavorazioni previste dal citato articolo.