Il testo del quesito:
“Un fornitore dell’Ente Locale ha emesso nel 2014, a seguito di un suo errore di fatturazione e su segnalazione dell’Ente Locale stesso, una nota di credito senza esposizione dell’Iva (art. 26 Dpr. n. 633/72), con riferimento ad una fattura del 2009. Il fornitore precisa che non aver optato per la sospensione dell’Iva ex art. 6 Dpr. n. 633/72. L’acquisto per l’Ente ha natura istituzionale e, pertanto, non vi sarebbe la possibilità di recuperare l’Iva.
E’ corretto tale modo di operare? In contabilità come dobbiamo comportarci?”.
La risposta dei ns. esperti.
In merito al quesito sopra esposto, rimarchiamo che la fornitura oggetto del quesito riguarda l’attività non commerciale dell’Ente Locale, per cui l’Iva esposta in fattura risulta indetraibile.
Il fornitore richiama l’art. 26 del Dpr. n. 633/72, in base al quale non risulta possibile emettere una nota di credito con Iva esposta quando è decorso oltre un anno dall’emissione della fattura e la rettifica deriva da errata fatturazione.
In pratica, il fornitore non può recuperare l’Imposta attraverso l’indicazione dell’Iva a credito nella nota di variazione, ma può solo rettificare l’imponibile.
In tal caso, l’Iva relativa all’imponibile della nota di credito rimane giuridicamente a carico dell’Ente Locale. In proposito, dovranno essere valutate le motivazioni del ritardo dell’emissione della nota di credito; in caso questo risulti imputabile al fornitore (totalmente o almeno in parte), l’Ente dovrebbe sostenere di non dover rifondere al fornitore l’importo relativo all’Iva correlata all’imponibile oggetto delle nota di credito o richiedere una riduzione di tale specifico debito.
Segnaliamo che l’Ente deve verificare anche l’effettiva esigibilità immediata della fattura (art. 6, comma 5, Dpr. n. 633/72), ossia verificare che la fattura di che trattasi indichi espressamente l’esigibilità immediata dell’Iva esposta in fattura; in caso contrario e qualora la fattura non sia ancora stata pagata, non sarebbe ancora decorso l’anno prescritto dal citato art. 26 per sostenere l’impossibilità di esporre l’Iva nella nota di credito. Infatti, la Circolare n. 328/97 specifica che l’esigibilità della fattura emessa nei confronti di un Ente pubblico territoriale è ordinaria solo quando sulla fattura emessa nei confronti di un Ente Locale venga indicata espressamente la dizione “Iva ad esigibilità immediata”.
Riguardo alle note di credito emesse nei confronti di un Ente pubblico territoriale, la Risoluzione Agenzia delle Entrate 5 marzo 2002, n. 75/E, ha precisato che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, il termine di un anno (previsto dall’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/72 per poter operare variazioni con esposizione dell’Iva) decorre dal momento del pagamento; ciò soltanto nel caso in cui il fornitore non abbia espressamente optato per l’esigibilità immediata. Tale posizione dell’Amministrazione fiscale è stata ribadita al punto 3.3, della Circolare Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2013, n. 1, in materia di Iva per cassa (art. 32-bis del Dpr. n. 83/12).
Quindi, nel caso in cui la fattura non preveda espressamente l’esigibilità immediata dell’Iva, l’Ente potrà legittimamente richiedere l’esposizione dell’Iva sulla nota di credito, al fine di non rimanere pregiudicato dall’impossibilità di detrazione dalla mancata rettifica della stessa.
In contabilità finanziaria, il residuo passivo oggetto del quesito, ossia relativo alla fattura emessa nel 2009, non dovrà essere riaccertato relativamente all’importo della nota di credito e, pertanto, il debito relativo non dovrà essere inserito nel conto del bilancio 2014 (art. 228 del Tuel).
di Giuseppe Vanni