Iva: per il 2021-2022 chi è soggetto a “split payment” non è interessato alla predisposizione in via autonoma di Registri, Lipe e Dichiarazione

Iva: per il 2021-2022 chi è soggetto a “split payment” non è interessato alla predisposizione in via autonoma di Registri, Lipe e Dichiarazione

Con il Provvedimento 8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le modalità di accesso ed è stata individuata la platea degli operatori interessati dalla novità. 

Il Provvedimento disciplina inoltre le attività di memorizzazione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.

Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia mette di fatto a disposizione degli operatori Iva, in un’Area web dedicata, le bozze dei Registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. 

A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della Dichiarazione annuale Iva. 

Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei Registri Iva.

I soggetti destinatari

Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione, con esclusione di alcune categorie, tra cui i soggetti di cui all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, del Dpr. n. 633/1972, ossia le Pubbliche Amministrazioni definite dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (compresi dunque nell’esclusione anche gli Enti Locali), e gli altri Enti e Società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze, ex Decreto Mef 9 gennaio 2018.

Registri Iva, Lipe e Dichiarazione Iva

Le bozze dei Registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati.

In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre 2021 e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei Registri del terzo trimestre. Le bozze delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della Dichiarazione annuale Iva sono invece predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei Registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle Comunicazioni telematiche dei corrispettivi, delle informazioni ricavate dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della Dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta precedente.

Accesso diretto o “indiretto” 

Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente oppure tramite l’Intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all’interno del Portale “Fatture e corrispettivi”, ai documenti Iva precompilati ed effettuare una serie di operazioni, quali ad esempio, visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le Comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la Dichiarazione annuale Iva.

Nell’applicativo web dedicato sarà disponibile una Sezione informativa che guiderà, passo per passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.

Memorizzazione dei Registri convalidati o integrati

I Registri Iva proposti dovranno essere convalidati o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei Registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva. I dati dei Registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.

Il Provvedimento in esame, a cui si rinvia, si compone anche di 2 Allegati:

  • Allegato “A”: struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei Registri Iva;
  • Allegato “B”: specifiche tecniche relative alla fornitura dei Registri Iva precompilati.

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