Corte di Cassazione – Ordinanza n. 19930 del 23 settembre 2020
In tema di Iva, qualora un bene immobile sia ceduto dietro l’assunzione dell’obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l’operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione
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