L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 479 del 18 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di detrarsi l’Iva mediante l’invio della Dichiarazione Iva “integrativa” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Al riguardo, la Circolare n. 1/E del 2018, ispirandosi ai principi espressi in proposito dai Giudici unionali, ha chiarito che “il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21 del menzionato Dpr. n. 633. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […]L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della Dichiarazione integrativa di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998 (c.d. ‘Dichiarazione integrativa a favore’), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la menzionata Dichiarazione integrativa di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]”.
Con il richiamato Documento di prassi è stata dunque ammessa la possibilità di ricorrere all’istituto della Dichiarazione Iva “integrativa” nell’ipotesi in cui – per mero errore – il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, “pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente”.
A parere dell’Agenzia resta dunque possibile ‘‘integrare’’, non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, l’originaria Dichiarazione Iva presentata, senza versare alcuna sanzione “in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate”.




