Iva: qual è l’aliquota da applicare ai lavori di dragaggio effettuati in un porto?

Il testo del quesito (sintesi):

Qual è il regime Iva da applicare alle operazioni di dragaggio da effettuarsi fuori dall’imboccatura del porto canale a cura dell’Azienda speciale del Comune, mediante utilizzo della draga aspirante refluente di proprietà?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito posto, si ricorda in primo luogo che l’art. 9, comma 1, n. 6), Dpr. n. 633/72 prevede il trattamento di non imponibilità ad Iva per i “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto”.

La citata norma è stata oggetto di interpretazione da parte dell’art. 3, comma 13, Dl. n. 90/90, comprendendo nell’agevolazione anche i lavori relativi “al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente”.

Il Ministero delle Finanze, con le Risoluzioni n. 465298 del 23 dicembre 1991 e n. 257 del 17 novembre 1994, ha però interpretato la norma citata escludendo il beneficio in questione per la realizzazione di un’opera ex-novo.

Successivamente, sulla stessa materia è intervenuta la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 992, Legge n. 296/06 (“Finanziaria” 2007), secondo cui, “ai sensi per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del Decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 165 del 1990, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008, “la norma introdotta dalla Finanziaria chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 13, del Decreto-legge n. 90/90, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente”.

Ancor più recentemente, la stessa Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 226/E del 5 giugno 2008 nella quale, rispondendo al quesito posto dal Commissario delegato all’emergenza dei canali di Venezia – il quale, tra gli altri compiti, aveva“la realizzazione del dragaggio dei canali di grande navigazione portuale” – ha affermato che essa “ha già avuto modo di precisare che il dragaggio dei canali di grande navigazione portuale, la localizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio e il recapito finale dei sedimenti, come descritti nell’ordinanza, costituiscono operazioni non imponibili ai fini Iva ex art. 9, numero 6, del Dpr. n. 633/72”.

Quanto sopra affermato va però letto anche alla luce della Risoluzione n. 82/E dell’11 marzo 2002, nella quale la stessa Agenzia ha fornito risposta al quesito posto da una Società esercente attività di gestione porti e approdi turistici, titolare di concessione demaniale per l’occupazione di uno spazio demaniale marittimo, che chiedeva di conoscere se “per i lavori di dragaggio, movimento terra e altri (ampliamento parcheggi, ampliamento specchio acqueo, realizzazione di stradella di raccordo, realizzazione di spogliatoi e depositi attrezzi pesca, costruzione di solarium, …)” possa usufruire della disposizione di non imponibilità Iva di cui all’art. 9, comma 1, n. 6), Dpr. n. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il citato art. 9 accorda l’agevolazione della non imponibilità ai servizi prestati nei porti in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali, ma “i porti turistici, classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe ai sensi del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, presentano, invece, per il modo in cui vengono utilizzati i caratteri di veri e propri parcheggi nautici (c.d. ‘marina’)”. Gli impianti di cui sopra, destinati prevalentemente all’ormeggio d’imbarcazioni da diporto, non possono essere utilizzati per attività commerciali in ragione delle loro caratteristiche di costruzione e del tipo d’imbarcazioni che in netta prevalenza vi sono ospitate per periodi durevoli di ormeggio. Pertanto, come già chiarito dalla Circolare Mef 23 novembre 1988 n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i porti turistici non rientrino nella nozione di “porto” nell’accezione che tale termine assume nella disposizione fiscale in esame e conseguentemente “che i servizi che la Società istante intende far eseguire nel porto turistico debbano essere assoggettati ad imposta.”.

Alla luce di quanto sopra, qualora il “porto canale” oggetto del quesito possa essere classificato nella nozione di “porto” secondo il dettato dell’art. 9, comma 1, n. 6), Dpr. n. 633/72, si potrà beneficiare della non imponibilità Iva, mentre se trattasi di un “porto turistico”, si dovrà utilizzare l’aliquota Iva ordinaria.

di Marcello Marzano

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