Iva: ribadito il riconoscimento dell’eccedenza d’imposta anche in assenza della Dichiarazione annuale, qualora se ne dimostri l’esistenza

Corte di Cassazione – Ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1890

Ribadito il riconoscimento del diritto a recuperare l’Iva addebitata in rivalsa e versata anche in assenza della Dichiarazione annuale, qualora il soggetto interessato se ne dimostri l’esistenza. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in commento n. 1890 del 28 gennaio 2021.

In verità, la questione era stata già affrontata e decisa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 17757/2016) che, in conformità agli assunti della stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno fissato il Principio secondo cui “la neutralità dell’Imposizione armonizzata sul valore aggiunto

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