L’Agenzia delle Entrate, in Risposta all’Istanza di Interpello n. 956-56/2024 presentata da un Comune, in data 28 febbraio 2024 ha chiarito che rilevano ai fini dell’Iva le entrate derivanti dalla gestione diretta da parte del Comune di un Aeroporto.
Il Comune istante è proprietario di un Complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell’Area Schengen.
Il Comune al momento gestisce direttamente l’Aeroporto. L’Aeroporto è disciplinato da un Regolamento di scalo, approvato dall’Ente nazionale per l’Aviazione civile (Enac), con Ordinanza n. 6/2022.
L’art. 3.2 del Regolamento prevede che tutti coloro che effettuino arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’Aeroporto sono tenuti al pagamento delle tariffe fissate.
Con Delibera della Giunta comunale sono stati approvati gli importi a carico dei proprietari degli aeromobili da corrispondere in relazione ai seguenti “servizi aeroportuali”:
– “approdo/partenza”;
– “stazionamento sul piazzale scoperto all’interno di hangar”;
– altri servizi (“apertura anticipata o chiusura posticipata dell’aeroporto”).
Ciò premesso, il Comune ha chiesto di conoscere se detti importi siano da assoggettare ad Iva.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che non vi sono dubbi circa la sussistenza del presupposto oggettivo ex art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, in base al quale “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La disposizione è conforme ai Principi dettati con le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I, art. 2, e Titolo IV artt. 24 e seguenti); sul punto, la Corte di Giustizia UE, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (cfr. Sentenza 26 settembre 2013 causa C-283/12; Sentenza 22 giugno 2016 causa C-11/15. In tal senso anche Sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C-210/04; Sentenza 3 marzo 1994 emessa nella causa C-16/93).
Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’art. 4 del Dpr. n. 633/1972, al comma 1 prevede che, “per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Codice civile”
Lo stesso art. 4 prevede che per gli Enti pubblici e privati “che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole” (comma 4) e che non si considerano commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”(comma 5).
Relativamente ai “servizi aeroportuali”, il predetto art. 4, al comma 5 prevede che, “agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: … h) «servizi portuali e aeroportuali”. Lo svolgimento di tali servizi pertanto configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad Iva dei relativi compensi.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte, come dichiarato nel quesito, a fronte di “servizi aeroportuali” quali “approdo/partenza”, “stazionamento sul piazzale” scoperto o all’interno di hangar e “apertura anticipata o chiusura posticipata” dell’Aeroporto.
Infatti, l’art. 3.2 del Regolamento di scalo prevede che “tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto (…), sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati”.
Per le esposte motivazioni, l’Agenzia ha ritenuto che le predette somme, corrisposte a fronte dei servizi aereoportuali al Comune istante, siano da assoggettare ad Iva.




