Iva: se il Servizio di “Trasporto di persone per vie d’acqua” è parte di una prestazione “complessa” si applica l’aliquota ordinaria

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 530 del 6 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qualificazione Iva relativa alle prestazioni di trasporto pubblico di passeggeri per vie d’acqua, ai fini dell’applicabilità del regime di esenzione Iva o delle aliquote ridotte del 5% o del 10%.

Riguardo alle prestazioni di Servizio di “Trasporto di persone”, l’art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza”, intendendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali gondole o motoscafi.

Sono invece soggette all’aliquota Iva del 5% le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi (n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972).

Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui sopra, sono assoggettate all’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-novies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Pertanto, alla luce del predetto quadro normativo, continuano a essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri) che siano effettuate mediante “veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall’art. 2, della Legge-quadro n. 21/1992. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (vedasi Risoluzione n. 650613/1988; Risoluzione n. 50/E del 2018 e Risposta n. 225/2019).

Di contro, le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi diversi di quelli da piazza che siano abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, soggiacciono all’aliquota Iva del 5%.

Sono soggetti all’aliquota del 10% i trasporti urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani.

Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni agevolative appare dirimente la nozione di “trasporto di persone”, che non viene tuttavia fornita, né dalla normativa comunitaria, né da quella domestica. Conseguentemente, la predetta nozione deve essere ritratta, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (vedasi Sentenza della Corte, Sezione V, del 18 gennaio 2001, Causa C-83/99), dal suo significato abituale, alla luce del contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considerazione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere interpretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al principio fondamentale posto dalla Direttiva Iva, secondo cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente essere assoggettate all’aliquota ordinaria.

Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla nozione di “trasporto di persone” un’accezione estensiva, deve considerarsi che non ogni operazione che presenti una qualche attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato più ampio rientra automaticamente in questa definizione (vedasi Conclusioni Avvocato generale nella citata Causa C-83/99; Risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008).

Premesso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel suo significato abituale, il trasporto sia riconducibile alla nozione civilistica del contratto disciplinato dagli artt. 1678 e seguenti, del Codice civile, con il quale “un soggetto (…) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Corte di Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 11430 del 17 ottobre 1992).

In altri termini, il “trasporto” include le fattispecie nelle quali un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose “da un luogo a un altro”. La predetta nozione implica lo spostamento materiale delle persone trasportate: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quando lo spostamento si realizza partendo da un determinato luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo. Tuttavia, la medesima definizione non postula tale circostanza indefettibilmente, potendo il luogo di partenza e quello di destinazione anche coincidere, come avviene nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di “movimentazione” delle persone nello spazio.

Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che le richiamate disposizioni del Dpr. n. 633/1972 – che prevedono (in virtù del mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraurbano, del trasporto stesso) l’esenzione dal Tributo oppure l’imponibilità con applicazione delle 2 alternative aliquote ridotte, del 5% o del 10% – siano applicabili solo nelle ipotesi in cui le prestazioni rese dalle Imprese armatrici soddisfino la richiamata definizione di trasporto e a condizione che il servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo c.d. “mero trasporto” (essendo le predette Imprese obbligate e correlativamente remunerate esclusivamente per il trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiuntive prestazioni).

In particolare, in forza della definizione di “trasporto di persone” sopra illustrata, tale conclusione deve considerarsi riferibile anche alle ipotesi in cui:

– il percorso effettuato coincida con rotte turistiche, la finalità turistico-ricreativa non è infatti in grado di incidere sulla natura oggettiva dell’agevolazione concessa alla prestazione d trasporto;

– il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e porto di arrivo.

Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime Iva di esenzione o all’applicazione dell’aliquota ridotta la circostanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche in favore di gruppi organizzati, Agenzie di viaggio o Tour operator, con al seguito una propria guida turistica remunerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo dovuto all’Impresa armatrice per il viaggio), sempre a condizione che il servizio reso dalle medesime Imprese armatrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti di tour operator o agenzie di viaggi. Dopo aver ribadito che nel Servizio di “Trasporto” correttamente inteso il prestatore si obbliga semplicemente a trasferire, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, nella Risoluzione n. 8 del 2 febbraio 2021 – con la quale sono stati forniti chiarimenti rilevanti per la fattispecie descritta dall’istante – l’Agenzia ha precisato che laddove al contrario “l’obbligo assunto riguardi l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appaia meramente strumentale”, non può considerarsi sussistente una prestazione di trasporto vera e propria ma una c.d. “prestazione complessa”. In tali fattispecie, infatti, il prestatore si impegna ad un’obbligazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.