Iva: se la banca tesoriera ha erogato soltanto servizi ricadenti nel regime di esenzione deve fatturare in base a tale regime

Iva: se la banca tesoriera ha erogato soltanto servizi ricadenti nel regime di esenzione deve fatturare in base a tale regime

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, con particolare riferimento alla mancata fruizione, nell’ambito dei servizi di tesoreria, del servizio di custodia titoli e valori. 

Nel caso di specie, un Comune ha affidato mediante convenzione il servizio di tesoreria e cassa ad una banca. Tale servizio ha per oggetto “lo svolgimento da parte dell’affidatario concessionario … di tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori”.

Il Comune istante ha chiarito che non si è mai avvalso del servizio di custodia di titoli e valori, conseguentemente la banca non ha mai svolto tali attività e che l’art. 13 della convenzione in oggetto prevede che “per le spese tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre Iva se dovuta”. 

Sempre il Comune istante ha riferito che il concessionario del servizio, dopo aver emesso per i corrispettivi incassati nei primi anni di gestione fatture esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, per l’anno 2020 ha invece emesso fattura assoggettando l’operazione ad Iva, ritenendo che l’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori potesse giustificare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, la non applicabilità dell’esenzione. 

Il Comune istante ritiene che il servizio di custodia di titoli e valori sia accessorio rispetto al servizio principale di tesoreria e considerato che le prestazioni accessorie ad operazioni principali esenti sono soggette, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 63/1972, allo stesso trattamento fiscale previsto per l’operazione principale, il regime di esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, dovrà essere riconosciuto anche all’operazione accessoria. Sempre il Comune asserisce, altresì, che la Corte Giustizia UE (Causa C-463/16 del 18/01/2018) ha statuito che una prestazione unica, pur composta da elementi distinti, l’uno principale e l’altro accessorio, vada tassata alla sola aliquota Iva applicabile a detta prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, e quindi, nel caso di specie, l’esenzione applicabile al servizio di tesoreria si estenderebbe anche al servizio accessorio di tenuta titoli. 

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo i contenuti dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, in base al quale sono esenti Iva, tra le altre, “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da Iva “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”. 

Nel caso di specie, l’oggetto della convenzione sottoscritta tra Comune e banca è costituito dalla “gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune … , così come disciplinato dal Dlgs. n. 367/2000, dal regolamento di contabilità nonché dalla presente convenzione, da parte di soggetto abilitato per legge alla gestione del servizio di che trattasi”. 

L’oggetto del servizio prevede che “il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto lo svolgimento da parte dell’affidatario concessionario di tutte le attività previste dal predetto testo unico, cioè tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori nonché ogni adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto vigente, dai regolamenti del Comune o da norme pattizie (…)”. 

Infine, nella convenzione è stabilito che “per le spese di tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre Iva se dovuta”. 

Dunque, a parere dell’Agenzia, occorre considerare, come affermato dal Comune istante, che la banca concessionaria ha finora fornito esclusivamente il servizio di “riscossione delle entrate” e “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, “l’istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito”. 

Tenuto conto che le suddette prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente da Iva.

L’Agenzia peraltro non ha fornito chiarimenti circa l’ipotetico caso in cui la banca fornisca, seppur marginalmente, anche servizi non ricadenti nel regime di esenzione.

In tal caso, a nostro avviso, sarebbe sempre preferibile, invece che prevedere un corrispettivo omnicomprensivo, distinguere chiaramente nel contratto di Tesoreria il corrispettivo riferito ai servizi esenti Iva (principali) da quello riferito ai servizi imponibili (secondari), potendo così fatturare ogni servizio seguendo il proprio regime Iva specifico, coerentemente anche, si ritiene, con il chiarimento già fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 154/2020.


Related Articles

Penale sui lavori pubblici: come deve essere gestita contabilmente e fiscalmente?

di Francesco Vegni Il testo del quesito: “Chiedo un chiarimento su come deve essere gestita contabilmente e fiscalmente una penale

“Split payment”: ennesimo aggiornamento degli Elenchi dei soggetti interessati, che non tiene però conto delle novità in vigore dal 2018

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso lo scorso 21 novembre 2017 l’ennesimo aggiornamento degli Elenchi dei soggetti interessati dalle nuove

“Legge di bilancio”: per Presidente Anci previsioni non sufficienti per rispondere alle esigenze dei Comuni

“Guardiamo con attenzione e qualche preoccupazione al testo di ‘Legge di bilancio’ che è in discussione in queste ore in

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.