L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un Accordo transattivo.
Nel caso di specie la Società istante, in qualità di Concessionario, ha stipulato 4 contratti per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di altrettante Strutture ospedaliere con alcune Asl. Durante l’esecuzione dei lavori di costruzione, la Società istante ha formulato alcune riserve nei confronti delle Asl, oltre a richieste di carattere risarcitorio per fatti e circostanze occorsi durante i lavori di realizzazione delle strutture, formulando le proprie domande di indennità all’atto della firma del registro della contabilità. Analogamente, le Asl hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio o effettuato alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia di gestione delle strutture.
Successivamente, le parti hanno sottoscritto 2 Accordi transattivi di contenuto pressoché identico tramite i quali hanno definito tutte le reciproche posizioni. Tali Accordi dispongono che l’Asl dovrà corrispondere alla Società istante una somma complessiva, di cui una parte a saldo e stralcio di tutte le pretese elevate dalla Società nei contenziosi pendenti, ed un’altra a titolo di restituzione della penale trattenuta dall’Asl e non dovuta. Dal testo degli Accordi transattivi intercorsi tra le parti si ricava che le somme sono state pattuite “a totale saldo, stralcio e definizione delle predette ragioni di controversia” e “al solo fine di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle opposte ragioni”.
E’ sorto un dubbio circa l’assoggettamento o meno ad Iva di entrambe le somme.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. L’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Corte di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”.
In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 luglio 2018, n. 20233, ha inoltre statuito che “nella concreta fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di permettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione “un’operazione di permettere – qui collegata al corrispettivo – che per essere assoggettata all’imposta non comporta necessariamente un consumo come è stato invece incidentalmente detto (vedasi Cassazione Sezione tributaria n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto particolari che nella sostanza erano in realtà essenzialmente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, Corte Giustizia n. 384 del 1977; Corte Giustizia n. 215 del 1996). E questo perché la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte Giustizia n. 263 del 2016; Corte Giustizia n. 174 del 2002). Una restrizione come quella incidentalmente affermata non è in effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 – cioè la ‘VI Direttiva’ – e conseguentemente nemmeno nel Dpr. n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero la prestazione di servizi viene connotata dalle rammentate fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e – quindi – prescinde da quest’ultimo”.
Pertanto, sulla base di tale orientamento della Corte di Cassazione (vedasi analogamente anche Sentenza 1° ottobre 2018, n. 23668) sussiste il rapporto sinallagmatico tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo.
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia, in merito alla somma prevista nell’Accordo transattivo riconosciuta alla Società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande proposte nei vari Giudizi, ha ritenuto integrato il requisito oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte della Società e l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Asl, prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. Inoltre, tale sinallagma sussiste anche con riferimento al pagamento della somma con cui la stessa Asl rinuncia integralmente all’applicazione di una penale che si intende non dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei lavori di costruzione dell’Ospedale, effettuati dalla Società istante. Il pagamento di tale somma, per effetto dell’Accordo transattivo, costituisce pertanto il corrispettivo dovuto dall’Asl per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) resa dalla Società.
Atteso quanto sopra, le somme dovute sulla base della transazione intervenuta tra le parti sono soggette entrambe ad Iva.
di Francesco Vegni




