L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di interpello n. 508 del 10 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti circa l’aliquota Iva da applicare alla cessione di parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici, che ricorrono pertanto all’acquisto di parrucche al fine di compensare tale disagio.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 30) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, stabilisce l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in misura pari al 4%, tra l’altro, per gli “apparecchi (…) da portare sulla persona o da inserire nell’Organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Come chiarito con costante prassi, si possono distinguere 2 diverse tipologie di ausili o protesi, ossia, gli ausili c.d. “per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non si pongono incertezze in merito alla loro inerenza, e i beni che possono costituire ausili ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, l’aliquota agevolata è applicabile alle cessioni effettuate “nei confronti di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente” (vedasi Circolare n. 189/E del 1994 e Risoluzione n. 175/E del 2007).
In particolare, per quanto concerne le parrucche – la cui cessione è oggetto della fattispecie in esame – con la Risoluzione n. 9/E del 2010 sono stati forniti chiarimenti in merito ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e, conseguentemente, per la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese sostenute per l’acquisto delle stesse, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute ha infatti osservato che, “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria”. Anche la parrucca pertanto “può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo Medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE (…)”.
In ragione di quanto sopra l’Agenzia ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alla cessione delle parrucche a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a patologie che hanno comportato danni estetici, è necessaria la specifica prescrizione rilasciata dal Medico dell’Asl di appartenenza, o comunque da un Medico operante nell’ambito del Servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza. Ciò a prescindere dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti adottate nei vari territori regionali, sempre che tali strutture sostituiscano in sostanza le Asl nell’esercizio delle funzioni rilevanti a tal fine e i Medici specialisti prescrittori operino nell’anzidetto ambito.