Iva su “dpi”: la finalità sanitaria può essere dimostrata con qualsiasi mezzo, spetta poi all’Agenzia delle Entrate valutarne l’attendibilità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 5 del 18 maggio 2021, si è occupata dell’applicazione dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020, con particolare riferimento, nel caso specifico, ai “detergenti disinfettanti per mani” e alla “soluzione idroalcolica in litri”.

L’Associazione istante ha chiesto in particolare se la finalità sanitaria per l’applicazione del regime agevolato ai prodotti sopra indicati può essere provata, oltre dalla natura stessa dell’Impresa ricevente, da una dichiarazione dell’acquirente in cui sia attestata la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

L’Agenzia ha ricordato che nella Circolare n 26/E del 2020 è stato precisato che, tenuto conto della natura dei beni elencati dal citato art. 124, è ragionevole ritenere che la finalità sanitaria sia rispettata nella generalità dei casi, anche se non può escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Qualora la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto ceduto non sia desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo Settore di attività, la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti.

Resta infatti impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti del caso di specie se i documenti probatori siano atti a dimostrare – in base a elementi oggettivi e non a semplici dichiarazioni di parte – l’effettivo uso sanitario dei prodotti.