Iva su prestazioni didattiche: obbligo di fatturazione qualora non si opti per la dispensa ex art. 36-bis del Dpr. n. 633/1972

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al regime di certificazione e registrazione dei corrispettivi delle prestazioni educative esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 20), Dpr. n. 633/1972, gestite in contabilità separata e con opzione ex art. 36-bis del medesimo Decreto.

L’art. 10, comma 1, n. 20), dispone che sono esenti da Iva “le prestazioni educative dell’Infanzia e della Gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da ‘Enti del Terzo Settore’ di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. […]”.

L’art. 36-bis stabilisce che “il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente Decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. 2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall’Imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. 3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev’essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso”.

Qualora l’Ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato art. 10, comma 1, n. 20), Dpr. n. 633/1972 (ed è il caso degli Enti Locali, in qualità di organizzatori dei corsi, in quanto Amministrazioni pubbliche), ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato art. 36-bis (possibilità questa che necessità preliminarmente l’esercizio dell’opzione per la separazione della contabilità riferita a tale Servizio, ai sensi dell’art. 36 del medesimo Decreto, e che viene esercitata con c.d. “comportamento concludente” da confermare poi in sede dichiarativa, barrando la casella “opzione” dei righi VO4 e VO5 del Modello Iva) il medesimo può:

  1. annotare i corrispettivi incassati nel Libro giornale (non avendo l’obbligo di tenere il registro Iva vendite). Nel caso degli Enti Locali, non obbligati alla tenuta del Libro giornale in quanto soggetti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non è richiesta alcuna annotazione ai fini fiscali;
  2. rilasciare una “quietanza di pagamento” quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale – precisa l’Agenzia – deve essere apposta la marca da bollo da Euro 2,00 per importi superiori a Euro 77,47.

Restano immutati i seguenti adempimenti:

  1. rilasciare fattura elettronica, se richiesta dall’utente prima del pagamento del corrispettivo;
  2. registrare gli acquisti (seppur a Iva totalmente indetraibile);
  3. osservare gli ordinari obblighi Iva per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

L’Agenzia ha ricordato infine che le prestazioni didattiche, laddove ricorra l’obbligo di certificazione (se gestite dunque assieme agli altri Servizi, senza aver optato per la dispensa dagli obblighi di certificazione ex art. 36-bis), devono essere necessariamente documentate solo con fattura elettronica tramite “Sdi”, non essendo riconducibili tra le operazioni di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/1972, per le quali è consentito l’esonero da fatturazione e la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015.

Con riferimento agli Enti Locali, si ricorda peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019 ha esonerato da tale obbligo tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Gli Enti Locali non sono obbligati a certificare le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, esonerate da fatturazione (es. corrispettivi “Refezione scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Musei”, ecc.) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96. Pertanto, per i Servizi Iva rientranti nelle suddette disposizioni agevolative gli Enti Locali sono da ritenersi pacificamente esonerati dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.