La convocazione della Giunta comunale non è oggetto di accertamento della Corte dei conti

Nella Sentenza n. 187 del 26 settembre 2017 della Corte dei conti Emilia Romagna, una Procura regionale citava in giudizio un Sindaco, sostenendo che il Primo cittadino avesse pianificato riunioni della Giunta non necessarie e in orari coincidenti con il lavoro principale, essendo egli un dipendente pubblico, per poter usufruire di permessi retribuiti. La Sezione rileva che il principio fondamentale nell’esercizio dell’attività giurisdizionale della Corte dei conti è l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 20/94. Il principio in questione non può certamente legittimare l’esistenza di un perimetro insondabile dell’attività ammnistrativa, ben potendo

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