La corretta attribuzione di status della Società a partecipazione Pubblica

nota alla sentenza della Corte dei conti, sez. giur. in speciale composizione, n. 16/2019

Sono tanti gli spunti di riflessione che offre la recente sentenza n. 16/2019, con cui le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti sono state chiamate a pronunciarsi sulla legittimità di alcune delibere della sezione regionale di controllo, adottate nell’ambito delle verifiche sull’attuazione dell’art.11 Dlgs. 175/2016 (sin d’ora Tusp) in relazione ad una società a partecipazione pubblica

Sono tanti e trasversali, in quanto, le problematiche esaminate, se attengono alla contabilità pubblica, involgono il diritto societario e sono state, vieppiù, oggetto d’esame da parte del giudice amministrativo e, dunque, contribuiscono ad approfondire, da una diversa ed innovativa prospettiva ed in un’ottica circolare, il quadro normativo delle società a partecipazione pubblica.

1. I fatti

La sezione regionale di controllo, nell’ambito delle verifiche sull’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 11 del Tusp sul numero di componenti dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, segnala, con distinte deliberazioni, ad alcune amministrazioni locali socie della medesima società, l’esigenza che le rispettive partecipate (tra cui la società ricorrente) si adeguino alle previsioni del detto art. 11, raccomandando alle stesse di verificare la legalità delle deliberazioni assembleari che verranno adottate dai propri organismi partecipati.

Una delle società oggetto di controllo, partecipata per oltre il cinquanta per cento da enti locali e per la restante quota da una società quotata a controllo pubblico, il cui consiglio di amministrazione consta di 9 membri, impugna dinnanzi alle sezioni riunite in speciale composizione le delibere della sezione regionale di controllo indirizzate a tre comuni soci, chiedendone l’annullamento.

Le Sezioni Riunite in s.c. giungono ad accogliere il ricorso all’esito di un’articolata disamina delle questioni preliminari e di merito sottoposte, rivedendo, con riferimento allo snodo centrale della vertenza, quello del riconoscimento della capacità lesiva della delibera di controllo in ordine agli interessi della società, il proprio orientamento affermato nella coeva sentenza n. 8/2019, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla medesima società avverso altra deliberazione di controllo indirizzata ad un diverso comune socio due mesi prima.

Nel merito la pronuncia è, altresì, degna di nota per aver accolto il giudice contabile un’interpretazione restrittiva della nozione di società a controllo pubblico, in contrasto con la posizione assunta dalla Struttura del Mef, ribadita nel recente Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche dello scorso maggio.

2. La decisione

In via preliminare, il giudice, in disparte le questioni procedurali inerenti la notifica ed i termini per l’impugnazione (degni, comunque, di nota, laddove si afferma che i termini per ricorrere decorrono per la società dal momento in cui abbia avuto conoscenza della delibera e non dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall’ente locale socio), scrutina le eccezioni formulate dalla Procura circa il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della società ricorrente.

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