Nella Sentenza n. 1534/21/2015 della Ctr Caltanisetta, i Giudici affermano che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il Concessionario a contraddire nel relativo giudizio. Dunque, la legittimazione passiva spetta all’Ente titolare del credito tributario e non già al Concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’Ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il Giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio
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