Il testo del quesito:
“Se il ritardo di un pagamento deriva dall’assenza della Dichiarazione del c/c dedicato ai fini della tracciabilità (che il fornitore non ha fornito prima dell’emissione della fattura) incide sul calcolo dell’Indice ?”.
La risposta dei ns. esperti:
In merito al quesito in esame, occorre richiamare l’art. 3 del Dlgs. n. 231/2002, nel quale si dispone che “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La mancata comunicazione da parte del fornitore del conto corrente dedicato rientra nelle cause di sospensione per adempimenti normativi.
L’Ente potrà procedere in 2 modi:
- sospendere la fattura passiva in Piattaforma appena viene ricevuta o comunque entro 30 giorni dal ricevimento (60 giorni per gli Enti del Ssn.), e chiuderla con il mandato di pagamento. Il momento della sospensione è importante. Come noto, la “Pcc” applica a tutte le fatture una data scadenza (30/60 giorni Ssn.) data ricevimento, dopodiché la fattura matura giorni di sospensione;
- indicare i giorni di sospensione dopo il pagamento. Tale procedura è possibile dal Canale “Gestione documenti contabili”, Tab “Pagamenti”. In questo caso l’Ufficio deve avere l’avvertenza di aggiornare i giorni di sospensione entro l’anno o al massimo entro il 28 febbraio dell’anno successivo al fine di disporre del corretto calcolo dell’indice di ritardo di pagamento e stock del debito per la valutazione delle misure di garanzia previste dalla Legge n. 145/2018.
In entrambi i casi la data decorrenza di sospensione deve avere una data certa; pertanto, si consiglia di richiedere la comunicazione del conto corrente dedicato mediante Pec, anche se il venir meno di un obbligo legislativo da parte del fornitore determina come in questo caso l’impossibilità di procedere al pagamento da parte dell’Ente e quindi alla legittima sospensione dei tempi di pagamento in “Pcc”.