Nella Sentenza n. 36213 del 7 aprile 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere 2 condizioni:
- che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
- che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.
Pertanto, afferma la Suprema Corte, correttamente risultano qualificate come atti pubblici anche le richieste
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