Nel caso in cui un Ente Locale si trovi in una situazione di difficoltà temporanea di cassa può ricorrere a 2 istituti diversi e complementari tra di loro: l’anticipazione di Tesoreria, prevista dall’art. 222 del Tuel, e l’utilizzo temporaneo di entrate destinate a finanziare specifiche spese (utilizzo di entrate a destinazione vincolata, ex art. 195 del Tuel).
In entrambi i casi l’Ente può utilizzare, alternativamente o cumulativamente, le 2 forme di liquidità, ma rispettando lo stesso limite previsto dall’art. 222 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente.
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