Lavoratori collocati in aspettativa sindacale: le indicazioni dell’Inps sulla contribuzione aggiuntiva

L’Inps, con la Circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, ha fornito le Istruzioni al fine di superare le criticità emerse in ordine a taluni profili applicativi della normativa per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa (c.d. “contribuzione aggiuntiva”), di cui all’art. 3, commi 5 e 6, del Dlgs n. 564/1996, e la sua corretta valorizzazione ai fini pensionistici.

In particolare, per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970,ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

La Circolare analizza la natura della contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento, nonché i riflessi pensionistici nelle Gestioni previdenziali private, pubbliche ed in taluni fondi sostitutivi.

Alle contribuzioni aggiuntive di cui all’art. 3, commi 5 e 6, del Dlgs n. 564/1996, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 del Cc.. Infatti, la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti), che esercitano – in applicazione di norme interne all’Organizzazione medesima – una facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.

Per i pubblici dipendenti inoltre la contribuzione aggiuntiva è utile anche ai fini della determinazione della quota A (retributiva) di pensione, a condizione che le somme corrisposte soddisfino i caratteri della “fissità” e “continuità”, desumibili dall’atto di conferimento dell’incarico sindacale. Il sindacato è tenuto altresì alla trasmissione del flusso Uniemens-listaPosPa.