Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10571 del 18 aprile 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda l’abuso nel ricorso al lavoro a termine ovvero il superamento della durata massima di 36 mesi. In particolare, nel caso di specie, si fa riferimento alla falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, e dell’art. 5, comma 4-bis del Dlgs. n. 368/2001, in relazione agli artt. 51 e 97 della Costituzione, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il rapporto fosse il medesimo mentre si trattava di rapporti originati da distinte selezioni pubbliche, con conseguente diritto del lavoratore a parteciparvi e obbligo per l’amministrazione di procedere alla stipula del contratto con chi aveva superato la selezione. La Suprema Corte rileva che, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di 36 mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici. E’ evidente infatti che, rispetto alla finalità di prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, nessun rilievo può essere attribuito all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, in quanto il ripetersi dei concorsi pubblici per l’assunzione a termine da parte della stessa Amministrazione potrebbe consentire l’impiego dello stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante per un periodo di tempo potenzialmente illimitato.


