Come noto, la Legge n. 215/2021, di conversione del Dl. n. 146/2021, cd. “Decreto Fiscale” collegato alla “Legge di bilancio 2022” (vedi Entilocalinews n. 50 del 27 dicembre 2021), tra le varie modifiche apportate all’art. 13 ha introdotto una nuova formulazione dell’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 (“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), che ha previsto un nuovo obbligo di Comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Uno degli aspetti di maggiormente dibattuti della nuova disposizione concerne l’ambito soggettivo di applicazione rispetto al quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ispettorato nazionale del Lavoro (Inl), con la Nota Prot. n. 29 dell’11 gennaio scorso, era già intervenuto a chiarire che “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
A fronte dei numerosi quesiti successivamente pervenuti, il Ministero è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, in relazione al suddetto obbligo di comunicazione, con la recente Nota Prot. n. 109 del 27 gennaio 2022, attraverso specifiche Faq.
Di seguito si riportano quelle di maggiore interesse.
Gli “Enti del Terzo Settore” che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva concernente il suddetto obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ?
No, in quanto, come chiarito con la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Inl Prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
La P.A. e/o gli Enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva di cui all’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 ?
Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.
I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 ?
Come chiarito con la citata Nota Prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e seguenti, del Codice civile. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
L’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro ?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla Faq precedente.
Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 ?
No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.
L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd ?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle Asd e Ssd che operano senza finalità di lucro.
Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 81/2008 ?
Gli Studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al citato art. 14, comma 1, in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la precedente Faq sulle prestazioni di natura intellettuale.




