Nella Sentenza n. 155 del 18 maggio 2021 del Tar Friuli Venezia Giulia, i Giudici chiariscono che l’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il Ccnl. applicabile, non rientra tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione ma corrisponde ad una condotta di inadempimento di un obbligo di fonte legale, sancito dall’art. 2103 del Cc. e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela.