Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13661 del 21 maggio 2025
Un gruppo di lavoratori addetti ai servizi di vigilanza ha richiesto il pagamento delle ore di lavoro straordinario, comprese quelle svolte nei giorni festivi, sostenendo che fossero tutte necessarie per garantire il servizio e quindi da considerarsi autorizzate. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma in appello è stata riconosciuta solo la retribuzione dello straordinario feriale, escludendo quella relativa ai giorni festivi per mancanza di un’esplicita autorizzazione. Allo stesso modo, la Corte d’Appello aveva negato il riconoscimento di tale compenso, ritenendo imprescindibile una specifica autorizzazione scritta. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso dei lavoratori sostenendo che, nel pubblico impiego privatizzato, il compenso per lavoro straordinario è dovuto anche in presenza di un’autorizzazione implicita, purché l’attività non sia stata svolta di propria iniziativa dal dipendente, ma con il consenso, anche tacito, dell’Amministrazione. Tale consenso può desumersi, ad esempio, dalla programmazione dei turni o da ordini di servizio. Questo principio si applica anche al lavoro prestato nei giorni festivi. Di conseguenza, i Giudici di legittimità hanno cassato la Sentenza d’appello e rinviato la causa al Giudice competente affinché valuti, sulla base degli elementi di prova, se lo straordinario festivo sia stato svolto con il consenso dell’Amministrazione, anche in assenza di una formale autorizzazione. In caso affermativo, i lavoratori avranno diritto al pagamento delle relative differenze retributive. La Suprema Corte ha precisato che la valutazione sull’esistenza di un’autorizzazione implicita rientra nei poteri del Giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.


