Un punto di arrivo, per un punto di partenza: il Dlgs. n. 126/14, pubblicato il 28 agosto 2014 sulla G.U. del 28 agosto, n. 199, S.O. n. 73, e che entrerà in vigore il 12 settembre 2014, ha finalmente apportato al Dlgs. n. 118/11 le modifiche necessarie a confermare il 1° gennaio 2015 come data di entrata a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Permane forse un ristretto margine di incertezza, formalizzato nelle osservazioni – peraltro disattese dal Decreto – dei 2 rami del Parlamento; ma in buona sostanza, questo quinquennio (dalla Legge-delega n. 42/09), caratterizzato da un intenso processo istituzionale, politico e tecnico, può dirsi a ragion veduta che volge al termine.
Il Dlgs. n. 126/14 consta di soli 3 articoli, e pur tuttavia – nella formattazione rilasciata – di quasi 800 pagine, in ragione del fatto che include la quasi totalità degli allegati al citato Dlgs. n. 118/11. L’art. 1 tratta delle integrazioni e modifiche al Dlgs. n. 118/11 stesso (e di conseguenza al Dlgs. n. 267/00), e l’art. 2 delle integrazioni e modifiche ai suddetti Allegati. Non è disponibile, al momento, una versione definitiva del Dlgs. n. 118/11, né del Dlgs. n. 267/00 alla luce del Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Come già ampiamente anticipato dalle bozze del Decreto, è previsto che gli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) entreranno in armonizzazione in maniera graduale, così com’era già accaduto agli Enti che avevano aderito alla sperimentazione contabile del 2012 (ma non ai nuovi agli sperimentatori del 2014).
Nel 2015, infatti gli Enti adotteranno gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (tuttavia, applicando fin da subito i nuovi principi contabili), che conservano tutti gli effetti giuridici, compresa la funzione autorizzatoria. In sostanza, Giunte e Consigli approveranno i bilanci di previsione 2015 redatti secondo gli schemi previsti dal Dpr. n. 194/96 ma “alimentati” rispettando il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11 ). Il bilancio di previsione secondo gli schemi contabili “armonizzati” dovrà essere predisposto solamente a fini conoscitivi.
A partire dall’anno successivo, le cose si invertiranno dato che il bilancio di previsione 2016 (autorizzatorio) dovrà essere adottato con i nuovi schemi del Dlgs. n. 118/11.
Stessa cosa vale anche in caso di esercizio provvisorio. In questo caso, solamente per il 2015, gli Enti dovranno gestire la spesa in dodicesimi facendo riferimento alle regole in vigore nel 2014 e cioè secondo quanto previsto dall’art. 163 del Dlgs. n. 267/00, mentre nel 2016, gli Enti che si troveranno in esercizio provvisorio gestiranno gli stanziamenti di spesa facendo riferimento al bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017, per essere più precisi alla colonna relativa all’annualità 2016, ovviamente e opportunamente riclassificata secondo gli schemi della contabilità armonizzata.
Le disposizioni più rilevanti, in quanto relative ai passaggi maggiormente “critici” del percorso di adeguamento, sono quelle che riguardano il riaccertamento straordinario e dunque l’adeguamento dello stock di residui attivi e passivi al principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al Dlgs. n. 118/11. Tale adempimento, sancito da unaDdelibera di Giunta (unico atto deliberativo), previo parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, dovrà essere effettuato contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014. Al fine di evitare le problematiche verificatesi soprattutto nell’ultimo anno di sperimentazione, il comma 8, dell’art. 3, del Dlgs. n. 118/11 prevede che, in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli Enti Locali si applica la procedura prevista al comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del Tuel (scioglimento del Consiglio per mancata approvazione del bilancio nei termini).
Giova ricordare, inoltre, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che dispone l’approvazione del preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente (come nella normativa previgente) ma anticipa al 30 luglio la Delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il Peg (che assorbe in sé “Piano dettagliato degli Obiettivi” e “Piano della Performance”), invece, deve essere approvato dalla Giunta “contestualmente” al bilancio di previsione ossia nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio stesso.
Anche nel caso della programmazione vale quel criterio dell’entrata a regime graduale, o del “doppio binario”, già descritto per la contabilità finanziaria: nel 2015, gli Enti “adottano il Documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014”, ossia la Relazione previsioanle e programmatica, e dunque in base alle modalità stabilite dal previgente ordinamento. Ma per quanto non richiesto predisporre il Dup “con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015” (altrimenti, appena entrata in vigore la nuova disciplina, gli Enti dovrebbero “affrettarsi” a predisporre il Dup 2015/2017), l’obbligo sussiste “con riferimento agli esercizi 2016 e successivi” e dunque entro il termine del 31 luglio 2015 a valere sul triennio 2016/2018.
Sulla stessa linea anche contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3) e bilancio consolidato (Allegato n. 4/4): rinviabili entrambi (in quanto, è ovvio, inscindibilmente connessi) all’esercizio 2016, se non al 2017 in caso di popolazione inferiore a 5.000 abitanti. È bene precisare che, però, in queste fattispecie trattasi di facoltà e non di obbligo, e pertanto la discrezionalità sul rinvio dei suddetti adempimenti spetta a ogni singolo Ente. In ogni caso, il Decreto sull’armonizzazione contabile fissa al 30 settembre dell’anno successivo – e quindi, a seconda dei casi: 2016, 2017 o financo 2018 – il termine per l’approvazione del bilancio consolidato.
Le diverse disposizioni che disciplinano la graduale entrata in vigore della contabilità armonizzata non si applicano, evidentemente, nei confronti degli Enti già in sperimentazione e dunque già – si presume – in linea con le nuove disposizioni. In definitiva, la generalità degli Enti – come accennato in apertura – beneficia di un trattamento analogo a quello delle prime, poche (circa 50) Amministrazioni locali che nel 2011 credettero nel cambiamento. Viceversa, l’accelerazione impressa agli sperimentatori del 2014 è stata compensata in termini, non solo di adeguamento anticipato all’armonizzazione, ma anche e soprattutto in termini di sostanziale riduzione degli obiettivi di Patto.
di Luciano Fazzi e Iacopo Cavallini