Nella Delibera n. 125 del 23 novembre 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere sulla portata applicativa dell’art. 12 del Dl. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, come novellato dall’art. 1, comma 138, della Legge n. 228/2012, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Enti territoriali possano effettuare operazioni di acquisto di immobili solo qualora ne siano comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento.
La Sezione rileva che l’art. 12 del Dl. n. 98/2011 – nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo qualora ne siano comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità, attestate dal Responsabile del procedimento – non trova applicazione nel caso in cui l’acquisizione di un immobile non avvenga quale effetto di un negozio traslativo della proprietà in funzione di necessità funzionali dell’Ente Locale ma esclusivamente a titolo di compensazione giudiziale di un credito dell’Ente nell’ambito di una procedura fallimentare cui è sottoposto un soggetto, debitore del Comune. La richiamata novella normativa risulta infatti applicabile ai contratti nei quali l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto giuridico, determini comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico. Inoltre, la compensazione giudiziale, risolvendosi nell’accertamento da parte del Giudice del controcredito, rectius, nel diritto di proprietà dell’immobile opposto in compensazione, costituisce un’operazione finanziariamente neutra e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/2011.




