La riduzione del “Fondo straordinario” è rimessa alla discrezionalità dell’Ente cui spetta la titolarità delle scelte organizzative, mentre la destinazione delle stesse è vincolata a finanziare il “Fondo risorse decentrate” dei dipendenti. E’ quanto indicato dall’Aran con il recente Parere Cfl_146, pubblicato nella Banca-dati “Orientamenti applicativi”.
Come noto, l’art. 67, comma 2, lett. g), del Ccnl. “Funzioni locali”, ha previsto che tra le voci di incremento delle risorse di parte stabile rientrino gli “importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate”. Il nuovo Ccnl. ha sostanzialmente affermato, come regola generale, l’esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione stabile delle risorse destinate allo straordinario a favore del “Fondo risorse decentrate”. Pertanto, se la riduzione stabile delle stesse rappresenta una scelta gestionale, non soggetta a Contrattazione, la destinazione di tali risorse è disposta dal Ccnl.