L’obbligo di pubblicità e trasparenza introdotto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. “Legge Concorrenza”), decorre dal 2019.
A precisarlo – smentendo quanto precedentemente sostenuto dal Mise con la Nota n.62980 del 13 febbraio 2017 – è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Orientamento Prot. n. 34/2540 del 23 febbraio 2018.
Ricordiamo che l’adempimento in questione riguarda i soggetti di cui all’art. 13 della Legge n. 349/86, quelli di cui all’art. 137 del Dlgs. n. 206/2005, nonché le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le P.A. e con i soggetti di cui all’art. 2-bis del Dlgs. n. 33/2013, nonché con Società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A., ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le Società da loro partecipate, e con Società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le Società da loro partecipate.
Tutti questi soggetti, in applicazione della citata norma introdotta dalla “Legge Concorrenza”, sono chiamati a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, sui propri siti istituzionali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime P.A. e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
In merito alla decorrenza dell’obbligo, il Dicastero del Lavoro ha precisato che, sebbene il comma 125 della disposizione in esame stabilisca che l’obbligo di pubblicità e trasparenza decorre dall’anno 2018, bisogna tenere “distinto il profilo riguardante l’oggetto dell’obbligo (la pubblicità degli importi ricevuti) da quello attinente al termine fissato per il suo adempimento (28 febbraio di ogni anno)”.
Pertanto, sebbene costituiscano oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pubblicità e la trasparenza dovrà essere assicurata entro il 28 febbraio 2019.
“Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, – si legge nella Nota – avrebbe effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge”.




