Commi da 2 a 7 – Agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica ed acquisto mobili
Con i commi in commento vengono prorogate e “potenziate” le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili.
Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare della detrazione d’imposta al 50% su un importo massimo di Euro 96.000 per unità immobiliare.
Per gli interventi di riqualificazione energetica viene prorogata la detrazione nella misura potenziata al 65% fino al 31 dicembre 2017, in generale, e fino al 31 dicembre 2021, se gli interventi sono relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Cc.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70% ovvero al 75%, se le spese sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva.
Le detrazioni di cui sopra si applicano su un importo complessivo di spesa non superiore a Euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Possono usufruire delle detrazioni anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo non superiore pari a Euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, viene, inoltre, introdotta una detrazione d’imposta del 50%, fruibile in 5 rate annuali di pari importo, con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).
La detrazione sale al 70% ovvero all’80% a seconda se gli interventi comportano il passaggio a una o 2 classi di rischio inferiori; se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell’85% in base all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a Euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici vengono incluse anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Proroga al 31 dicembre 2017 del “bonus mobili”, ossia della detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo su un ammontare complessivo non superiore ad Euro 10.000, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Commi da 8 a 13 – Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti
L’agevolazione, di cui all’art. 1, comma 91, “Legge di stabilità 2016”, consistente nella maggiorazione dell’ammortamento del 40% sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi viene prorogata sino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la precedente data l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150%, mentre per i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica spetta la maggiorazione ordinaria del 40%.
Negli Allegati “A” e “B” del presente articolo disponibili rispettivamente gli elenchi dei beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.
L’impresa è tenuta a produrre una Dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un Ente di certificazione accreditato, che assegni caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato “A” o all’Allegato “B” annessi alla presente Legge n. 232/16 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Commi da 15 a 16 – Credito d’Imposta per ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta, di cui all’art. 3, del Dl. n. 145/13, riconosciuto a tutte le imprese che effettuano attività in ricerca e sviluppo sarà usufruibile fino al 31 dicembre 2020.
È una delle novità apportate dalla “Legge di bilancio 2017” alla normativa sul credito d’imposta a favore di imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo.
Dal 2017, inoltre, il credito passa dal 25% al 50% per le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 e passerà a Euro 20 milioni l’importo massimo riconoscibile a ciascun contribuente.
Viene esteso l’ambito di applicazione del bonus, per incentivare le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella “white list” (Dm 4 settembre 1996).
Commi da 24 a 31 – “Gruppo Iva”
Con i commi in commento, al Dpr. n. 633/72, dopo l’art. 70, è inserito il Titolo V-bis contenente i nuovi artt. dal 70-bis al 70-duodecies inerenti la nuova disciplina dei “Gruppi Iva”.
A partire dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione di un “Gruppo Iva” da parte più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato che rispettivo determinati vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo diventando quindi un unico soggetto passivo.
Il vincolo finanziario si ha quando, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Cc e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente fra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo e detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Il vincolo economico viene rispettato quando viene svolta un’attività principale dello stesso genere o comunque complementari o interdipendenti oppure quando le attività avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di esse.
Si considera sussistente un vincolo organizzativo quando fra gli organi decisionali esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto.
Il coordinamento può essere operato anche tramite un terzo soggetto vincolato finanziariamente ai soggetti considerati.
Il “Gruppo Iva” può essere costituito a seguito dell’esercizio dell’opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate dal e nei confronti del “Gruppo Iva” all’art. 70-quinquies viene precisato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un “Gruppo Iva” nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso “Gruppo Iva” non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 633/72 mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un “Gruppo Iva” nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal “Gruppo Iva”.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un “Gruppo Iva” da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del “Gruppo Iva”.
Sono a carico e a favore del “Gruppo Iva” gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva.
Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione fermo restando che gli altri soggetti partecipanti al “Gruppo Iva” sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
Commi da 33 a 35 – Iva agevolata sui Servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare
Il comma 33 prevede il passaggio, dal 1° gennaio 2017, dal regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 14, Dpr. n. 633/72, all’aliquota agevolata del 5% delle “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”.
E’ specificato che la tariffa amministrata per i citati servizi di è comunque comprensiva dell’Iva.
Comma 50 – Regime fiscale agevolato per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche
Tale norma, con una modifica all’art. 90, comma 2, della Legge n. 289/02, innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2017, da 250.000 a 400.000 Euro la soglia al di sotto della quale le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono optare per l’applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91. Si rammenta che i soggetti rientranti in tale regime, che forniscono servizi agli Enti Locali, sono esonerati dall’emettere fatture in regime di “split payment” (Circolare Entrate n. 15/E del 2015).
Comma 160 – Detassazione dei premi di produttività
Con il comma 160 viene modificato l’art. 1, comma 182, della “Legge di stabilità 2016”, innalzando ad Euro 3.000 lordi l’importo dei premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione sulla quale viene calcolata, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l’Imposta sostitutiva dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
Le somme e i valori di cui al comma 4, dell’art. 51, del Tuir, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’Imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 191, dell’art. 1, della “Legge di stabilità 2016”, anche “nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”.
Viene disposto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, e non sono sottoposti all’Imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
– i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al Dlgs. n. 252/05, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all’art. 8, commi 4 e 6, del medesimo Dlgs. n. 252/05. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, del medesimo Dlgs. n. 252/05;
– i contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del citato art. 1 della “Legge di stabilità 2016”, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo art. 51, comma 2, lett. a);
– il valore delle azioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. g), del Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del citato art. 1, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo art. 51, comma 2, lett. g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
Comma 161 – Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza
Con il comma 161, all’art. 51, comma 2, del Tuir, tra le somme e valori che non rientrano a formare il reddito da lavoro dipendente, con la nuova lett. f-quater), ricomprende ora i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’art. 2, comma 2, lett. d), nn. 1) e 2), del Dm. 27 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12, del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Comma 162 – Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile
Il comma 162 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir, come da ultimo modificate dalla “Legge di stabilità 2016”, si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di Contratto collettivo nazionale di lavoro, di Accordo interconfederale o di Contratto collettivo territoriale.
Comma 163 – Stabilizzazione Lsu della Regione Calabria
Vengono destinati Euro 50 milioni agli Enti pubblici della Regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili ed in quelle di pubblica utilità. Le procedure di stabilizzazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2017.
La Regione deve provvedere, con propria legge, a coprire gli ulteriori oneri finanziari, assicurando la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
Comma 165 – Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla “Gestione separata”
Il comma 165 dispone che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’Iva iscritti alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95, che non sono iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, è stabilita in misura pari al 25%.
Comma 210 – No tax area pensionati
Con il comma 210 in commento si dispone la sostituzione dei commi 3 e 4, dell’art. 13, del Tuir, prevedendo così che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), spetta una detrazione dall’Imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 dell’art. 13 del Tuir, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
- Euro 1.880, se il reddito complessivo non supera Euro 8.000, con ammontare della detrazione effettivamente spettante che non deve essere inferiore ad Euro 713;
- Euro 1.297, aumentata del prodotto fra Euro 583 e l’importo corrispondente al rapporto fra Euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, e Euro 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a Euro 8.000 ma non a Euro 15.000;
- Euro 1.297, se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 ma non a Euro 55.000, con la detrazione che spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di Euro 40.000.
Comma 294 – Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnici
Al Tuir sono apportate alcune modificazioni all’art. 15, comma 1, lett. i-octies), che tra i beneficiari delle erogazioni liberali ora vede ricompresi anche gli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm. 25 gennaio 2008, G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008.
La deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui di cui all’art. 100, comma 2, lett. o-bis), Tuir, è prevista anche a favore degli Istituti tecnici superiori di cui al Dpcm. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell’11 aprile 2008.
Commi da 554 a 555 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni
Con i commi in commento, all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/03, le disposizioni degli artt. 5 e 7, della Legge n. 448/01, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2017.
Le Imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2, dell’art. 2, del Dl. n. 282/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/03, come modificato dal comma 554 del presente art. 1, le aliquote delle Imposte sostitutive di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 448/01, sono pari entrambe all’8% e l’aliquota di cui all’art. 7, comma 2, della medesima Legge è raddoppiata.
Comma 567 – Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell’imponibile o dell’Imposta
Con il comma 567 in commento viene modificato l’art. 26 del Dpr. n. 633/72, ed in particolare il comma 2, che tra le fattispecie previste di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’Imposta che consentono comunque di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 del medesimo Decreto l’Imposta corrispondente alla variazione, prevede ora anche il caso del mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis, del R.d. n. 267/42, e il piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3 , lett. d), del medesimo R.d. n. 267/42, pubblicato nel Registro imprese.
Al comma 8 del medesimo art. 26 del “Decreto Iva” viene meno la possibilità di operare annotazioni in rettifica sui Registri di cui agli artt. 23 e 24, e sul Registro di cui all’art. 25, sempre del citato Dpr. n. 633/72, in caso di variazioni per mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, del R.d. n. 267/42, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del Rd. n. 267/42 o a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
Commi da 616 a 619 – Scuole paritarie e materne
E’ stabilito, con sostituzione dell’art. 1-quinquies, del Dl. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, che a decorrere dall’anno 2017 sia corrisposto un contributo alle Scuole paritarie di cui alla Legge n. 62/00 che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di Euro 23,4 milioni annui. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con Dm. Miur, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna Scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
All’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, le spese per la frequenza di Scuole dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione e della Scuola secondaria di secondo grado, diventano detraibili per un importo annuo non superiore, rispettivamente, ad Euro 564 per l’anno 2016, ad 717 Euro per l’anno 2017, ad 786 Euro per l’anno 2018, ed a 800 Euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente.
Per le erogazioni liberali alle Istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lett. i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.
Per l’anno 2017 è assegnato alle Scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di Euro 50 milioni. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con Decreto Miur, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente “Legge di bilancio 2017”. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.
Comma 620 – Tracciabilità delle erogazioni liberali in favore delle Scuole paritarie
Con il comma 620 in commento si dispone, con il nuovo comma 148-bis, dell’art. 1, della Legge n. 107/15, che le erogazioni liberali in denaro in favore delle Scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle Scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso, le Scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Miur l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, dandone notizia sul proprio sito internet istituzionale e sul Portale telematico del Miur, e versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, il 10% nel “Fondo” di cui al precedente comma 148 dell’art. 1, della Legge n. 107/15.
Comma da 631 a 632 – Eliminazione aumenti Iva ed accise per l’anno 2017
Il comma 631 rinvia al 2018 gli aumenti Iva introdotti dalla “Legge di stabilità 2015” e sopprime gli aumenti di Accise introdotti dalla “Legge di stabilità 2014”.
Viene a tal fine modificato il comma 718, art. 1, della “Legge di stabilità 2015” in più punti.
Con una prima modifica alla lett. a), l’aumento dell’aliquota Iva del 10% al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 2018, mentre alla lett. b) l’aumento dell’aliquota Iva del 22% è di 3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018, passando quindi dal 22 al 25%.
E’ inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, cioè fino al 25,9%.
Infine, anche gli aumenti dell’aliquota dell’Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’Accisa sul gasolio usato come carburante, definite in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori ad Euro 220 milioni per il 2017 e ad Euro 199 milioni per il 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della “Legge di stabilità 2014”, ora con la sua abrogazione vengono meno.




